Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 4 aprile 2026 n. 8448), ricorda come nel pubblico impiego, una qualifica diversa da quella di inquadramento può essere acquisita solo all’esito di una procedura di progressione verticale e nel rispetto della contrattazione collettiva; l’esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica posseduta legittima unicamente il riconoscimento del relativo trattamento retributivo. E tale possibilità non si verifica de plan neppure nel caso in cui, successivamente all’assunzione di un lavoratore per l’espletamento di mansioni di un’area inferiore, sia stato istituito in sede collettiva un nuovo profilo professionale — inquadrato in area superiore — corrispondente alle mansioni di fatto svolte. Ciò, difatti, non legittima la definitiva acquisizione del livello superiore, in quanto ciò equivarrebbe a violare la disciplina inderogabile di cui all’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 97 Cost., che non consentono inquadramenti automatici del personale delle pubbliche amministrazioni.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, contrattazione collettiva, danno
Le mansioni superiori, nel pubblico impiego, non danno mai diritto alla qualifica
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