Cass., Sez. Lav., 24 marzo 2026 n. 6991 rammenta che l’art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 150/2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora intervenga una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosca che il fatto addebitato al dipendente non sussiste, non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, l’ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare — ad istanza di parte proposta nel termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale — per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale, anche nel caso in cui sulla legittimità della sanzione disciplinare sia già intervenuto un giudicato civile formatosi prima della sentenza penale irrevocabile.
La riapertura del procedimento disciplinare esige, in ogni caso, il rispetto delle forme prescritte dall’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, e in particolare il rinnovo della contestazione dell’addebito con concessione del termine a difesa, in tutte le versioni normative succedutesi nel tempo; ne consegue che è illegittima la condotta dell’amministrazione che, pur dichiarando di riaprire il procedimento, provveda sull’istanza del dipendente confermando la sanzione senza esperire alcun nuovo procedimento disciplinare, ledendo così il diritto di difesa dell’interessato indipendentemente dalla formula assolutoria adottata dal giudice penale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, illecito, licenziamento, sanzione, ufficio
In caso di licenziamento, successiva assoluzione in sede penale, come si riavvia il procedimento disciplinare?
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