Una recente e davvero interessante ordinanza della Suprema Corte (Cass., Sez. lav., 16.10.2025 n. 27634) afferma innanzitutto che i principi giurisprudenziali validi per i dirigenti del settore privato (secondo cui la natura spiccatamente fiduciaria del rapporto giustifica un trattamento differenziato anche in punto di rapporto lavoro a termine), non sono applicabili all’impiego pubblico. Il rapporto dirigenziale a termine nel pubblico impiego, inclusi gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è soggetto ad una propria e speciale disciplina (ossia a quella del D. Lgs. n. 165 del 2001, per le parti non derogate dal medesimo art. 110) sicché ricade pienamente nell’ambito di applicazione della Direttiva 1999/70/CE30. È pertanto abusiva la reiterazione di tali contratti, anche se per incarichi diversi, qualora sia volta a soddisfare esigenze ordinarie “permanenti e durevoli” (e non provvisorie o straordinarie) dell’amministrazione. In particolare il giudice di merito è chiamato a verificare se la concreta utilizzazione dei contratti fosse volta a soddisfare esigenze stabili dell’Amministrazione e se siano stati rispettati i limiti (di contingentamento e durata) previsti non solo dalla legge, ma anche dallo Statuto e dal Regolamento dell’ente. In caso di violazione, esclusa la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato, il dipendente ha diritto ad un risarcimento del danno (danno comunitario), secondo la disciplina dell’art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente, risarcimento
Incarichi ex art. 110 d. lgs. n. 267 del 2000 e danno comunitario
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