L’ordinanza della Suprema Corte del 27 settembre 2024, già oggetto di una precedente news, interviene anche su un tema di sicuro e generale interesse in materia di incarichi dirigenziali. Si afferma, infatti, che “è fondata anche la censura relativa alla mancanza delle condizioni di revoca anticipata della posizione organizzativa è fondata, atteso che la stessa Corte d’Appello ha affermato che la posizione della lavoratrice non era stata direttamente interessata dalla riorganizzazione che era intervenuta. Di talché il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione del principio, già affermato da questa Corte (Cass., n. 2972 del 2017) in materia di enti locali, applicabile anche alla fattispecie in esame, che la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva
Incarichi dirigenziali (o di posizione organizzativa) e revoca anticipata per ragioni organizzative
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