Sul punto, che pone in difficoltà chiunque vi si avventuri, soccorre una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 24 marzo 2026 n. 7029) secondo la quale la domanda risarcitoria proposta dal vincitore di un concorso pubblico per il danno subito in conseguenza del ritardo illegittimo e colpevole dell’Amministrazione nell’approvazione della graduatoria finale — adottata oltre i termini stabiliti nel bando — appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non a quella del giudice ordinario.
L’inadempimento consistente nell’adozione tardiva dell’atto conclusivo della procedura concorsuale si colloca, infatti, in un momento antecedente all’approvazione della graduatoria e non già successivo ad essa, sicché dedurlo equivale a contestare la legittimità di tale atto sotto il profilo del mancato rispetto dei termini procedimentali; la posizione giuridica soggettiva del candidato leso è pertanto quella di interesse legittimo al corretto espletamento della procedura fino al suo atto terminale, e non di diritto soggettivo.
L’approvazione definitiva della graduatoria di merito non costituisce attività vincolata né atto meramente esecutivo delle conclusioni della commissione, bensì un autonomo provvedimento amministrativo dotato di propria capacità lesiva, con il quale l’Amministrazione procede all’ultima verifica degli atti concorsuali e della regolarità della procedura, potendo rettificare le conclusioni della commissione o richiederne una nuova valutazione; ne consegue che la controversia non rientra tra quelle devolute al giudice ordinario nemmeno sotto il profilo della responsabilità da attività vincolata o da lesione del legittimo affidamento da contatto sociale qualificato, e si distingue nettamente dalle controversie — queste sì devolute al giudice ordinario — in cui si contesti l’omessa assunzione del vincitore a procedura concorsuale già regolarmente conclusa.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, concorso pubblico, danno, graduatoria
In caso di danno da ritardo nella conclusione di un concorso, a chi spetta la giurisdizione?
Condividi questo articolo
Articoli correlati
3 Giugno 2026
La Corte Suprema, Sezione Lavoro, ord. n. 17098 del 30 maggio 2026, conferma che nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori di natura [...]
15 Maggio 2026
Cass., Sez. Lav., 24 marzo 2026 n. 6991 rammenta che l’art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 150/2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora intervenga una sentenza [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
