Secondo il Consiglio di Stato, sezione VII, 1° aprile 2026, n. 2662 merita di essere annullato l’esito di una procedura selettiva indetta da un’università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nell’ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova: infatti, l’assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l’illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva. L’introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando ha infatti penalizzato la ricorrente, che aveva impostato la preparazione della prova proprio in base alla presentazione ed illustrazione di slides, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Illegittimità della predeterminazione del tempo della prova orale, qualora non prevista nel bando né specificata nei criteri
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