a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, licenziamento

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e invalidità

Il Tribunale di Pisa- Sezione Lavoro, con sentenza n. 431 del 3 luglio 2025, è stato chiamato a pronunciarsi sul licenziamento inflitto per superamento del periodo di comporto ad un dipendente affetto da invalidità civile.
Il Giudice del Lavoro ha ritenuto legittimo il recesso atteso che, nel caso di specie, non fosse configurabile una condotta discriminatoria, neppure, indiretta da parte del datore di lavoro che aveva computato le assenze dovute a disabilità.
Infatti il lavoratore:
• non ha assolto all’onere probatorio di dimostrare di aver comunicato formalmente il proprio stato di invalidità;
• né ha prodotto certificazione medica idonea a ricollegare, sul piano causale, le singole assenze alla patologia invalidante già accertata.
Ai fini del rispetto dell’art. 2087 c.c. e dell’obbligo di accomodamenti ragionevoli, è legittimo il recesso datoriale qualora l’azienda abbia tempestivamente adottato misure organizzative compatibili con le prescrizioni del medico competente (nella specie, modifica delle mansioni e fornitura di ausili per il riposo).
In altre parole, non sussiste un obbligo per il datore di lavoro di creare mansioni inesistenti nell’organizzazione aziendale (nel caso di specie, mansioni esclusivamente sedentarie) pur di mantenere in servizio il dipendente disabile.

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