La Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 693/2025 del 01.06.2026, detta una seri di interessanti e rilevanti principi con riferimento ad una fattispecie di appalto illecito, ossia di interposizione fittizia di manodopera in violazione della disciplina di legge.
Si afferma, in modo assolutamente persuasivo, che:
i. Decadenza nelle azioni di accertamento del rapporto di lavoro (art. 32 L. 183/2010): la decorrenza del termine di decadenza presuppone un atto o provvedimento datoriale in forma scritta che manifesti la volontà di porre termine al rapporto di lavoro a cui correlare la decorrenza del termine medesimo. Fino a quando il lavoratore non riceva una comunicazione scritta che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale. Tale principio vale anche per gli appalti illeciti, ai quali non si applica l’art. 39 D. Lgs. 81/2015.
ii. Continuità lavorativa in caso di interposizione fittizia: quando il lavoratore è stato impiegato continuativamente nell’organizzazione dell’utilizzatore, senza alcuna soluzione sostanziale di continuità, il dies a quo della decadenza non corrisponde alla cessazione dei singoli rapporti con i formali datori di lavoro (appaltatori), bensì alla cessazione definitiva dell’impiego presso l’utilizzatore in una dimensione inevitabilmente unitaria del rapporto.
iii. Appalto illecito – elemento essenziale: costituisce elemento decisivo della liceità dell’appalto labour-intensive l’effettiva riferibilità all’appaltatore del potere conformativo della prestazione lavorativa, inteso come potere di direzione e conformazione del lavoro nell’esecuzione del servizio, distinto dalla mera gestione amministrativa del rapporto.
iv. Standardizzazione vs. predeterminazione della prestazione: i modelli di pianificazione della prestazione (MPT) che prevedono nel dettaglio i singoli percorsi, sequenze di soste e orari, rappresentano una predeterminazione della prestazione rimessa al committente, non una semplice standardizzazione del servizio compatibile con l’autonomia organizzativa dell’appaltatore.
v. Rischio di impresa – ruolo non decisivo: la presenza o assenza del rischio di impresa non assume carattere decisivo ai fini dell’accertamento della liceità dell’appalto. Rimane indispensabile l’analisi delle concrete modalità di esecuzione del servizio e della riferibilità all’appaltatore dell’organizzazione dello stesso.
vi. Pluricommittenza come indice ambiguo: la pluricommittenza non costituisce indice univoco della consistenza imprenditoriale dell’appaltatore, potendo anche revelarsi l’assenza di autonomia organizzativa quando l’appaltatore rimette al committente la direzione effettiva del lavoro.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
appalti, illecito, rapporto di lavoro
Appalto genuino, decadenza e conseguenze risarcitorie-reintegratorie
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