La sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 562 del 23 marzo 2026, già oggetto di una precedente news, affronta il tena dell’equipollenza dei titoli di studio per l’accesso alle selezioni pubbliche. Si sostiene, in particolare, che l’equipollenza tra i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e i titoli di laurea magistrale, prevista dall’art. 1, comma 103, l. n. 228/2012, opera esclusivamente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e non si estende al conferimento di incarichi esterni di prestazione d’opera professionale, trattandosi di norma eccezionale soggetta a stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva; il candidato privo dei titoli di studio espressamente richiesti dalla lex specialis deve pertanto essere escluso dalla procedura selettiva.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Equipollenza dei titoli di accesso ai concorsi pubblici, un tema scivoloso
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