Il TAR Toscana, Sezione Quarta, con sentenza n. 561 del 23 marzo 2026, chiarisce in modo del tutto condivisibile che, nell’ambito delle procedure selettive per l’attribuzione di posti di ricercatore a tempo determinato presso le università, la rinuncia del candidato individuato come idoneo-vincitore non determina alcun obbligo per l’ateneo di procedere all’assunzione degli altri soggetti risultati idonei, atteso che il regolamento applicabile non prevede la formazione di una graduatoria degli idonei ulteriori, ma si limita all’individuazione del “candidato idoneo” vincitore; la successiva rideterminazione del fabbisogno di personale costituisce espressione dell’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile dell’ateneo costituzionalmente garantita.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, gara, graduatoria
In caso di procedura selettiva per ricercatore universitario a tempo determinato e di rinuncia del vincitore, va scorsa la graduatoria?
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