La Suprema Corte, con sentenza del 31 maggio 2026 n. 17059, ribadisce che nel pubblico impiego contrattualizzato, il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001 non soggiace ad automatismi espulsivi: il giudice è tenuto ad esprimere un autonomo giudizio di proporzionalità della sanzione, che non può essere implicito neppure quando il fatto addebitato sia connotato da consapevolezza della sua arbitrarietà. Tale giudizio si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, compreso l’elemento soggettivo, fermo restando che la tipizzazione legale cristallizza la gravità oggettiva della condotta, ponendo a carico del lavoratore l’onere di dedurre e provare circostanze scriminanti idonee a configurare una situazione di inesigibilità della prestazione. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante, affetta da vizi logici insanabili, ovvero viziata da omesso esame di un fatto decisivo.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, sanzione
Ancora sull’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 e sul principio di proporzionalità
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