Il TAR della Toscana, Sez. IV, 18 giugno 2026, n. 1281, chiarisce che in materia di chiamata di professori universitari, il principio di parità di genere nella composizione delle commissioni giudicatrici è rispettato quando il Regolamento di Ateneo assicura una rosa di candidati sorteggiabili paritaria per genere, anche se l’esito concreto del sorteggio determini una composizione monogenere: la garanzia deve riguardare la pari possibilità di partecipazione ex ante, non il risultato dell’estrazione casuale. L’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 (che impone la riserva di almeno un terzo dei posti alle donne) non si applica alle procedure di chiamata dei professori universitari, in quanto riferito ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato, mentre la selezione dei docenti universitari è disciplinata autonomamente dall’art. 18 della l. n. 240/2010, in attuazione dell’autonomia costituzionalmente garantita alle Università (art. 33 Cost.).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, gara, genere, rapporto di lavoro, selezione
Concorsi universitari e composizione della commissione, come opera il principio della parità di genere?
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