Ancora il TAR Toscana, Sez. IV, 18 giugno 2026, n. 1281, già oggetto di altra news, si occupa di un tema che occupa non di rado i giudizi amministrativi. Si afferma, infatti, che, in sede di rinnovazione della valutazione comparativa a seguito di annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, la Commissione giudicatrice non incorre in violazione o elusione del giudicato qualora si limiti a esplicitare e oggettivare i parametri applicativi dei criteri generali già fissati (e non censurati) dal bando e dalla precedente Commissione, senza introdurne di nuovi. L’elaborazione di schemi di graduazione dei punteggi (es. riduzione progressiva del punteggio per apporto individuale in base al numero di coautori, ovvero tabelle di classificazione delle riviste scientifiche in settori non bibliometrici) costituisce mera tecnica di razionalizzazione motivazionale, rientrante nella discrezionalità tecnica della Commissione, e non integra una modifica dei criteri di valutazione originari.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Annullamento per difetto di motivazione e rinnovazione della procedura
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