Il TAR Toscana, Sezione Prima, con la diffusa e complessa sentenza n. 563 del 23 marzo 2026, affronta non poche delle problematiche tipiche di un concorso pubblico. Si ribadisce innanzitutto che le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice di un concorso pubblico sulle prove scritte dei candidati sono frutto di ampia discrezionalità tecnica e possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo in presenza di errori di fatto o di giudizio che lascino emergere il manifesto travisamento dei presupposti ovvero la manifesta illogicità o irragionevolezza del percorso valutativo, essendo inibito al giudice sostituire la propria valutazione opinabile a quella altrettanto opinabile della commissione.
Ed ancora si prosegue rammentando che la censura di disparità di trattamento nella correzione degli elaborati concorsuali non è utilmente invocabile laddove la doglianza si fondi sul mero raffronto con le prove di altri candidati giudicati idonei al solo fine di evidenziare che, in sede di valutazione delle prove di questi ultimi, non sono stati considerati errori identici o analoghi a quelli del ricorrente, dovendosi in ogni caso ritenere che un eventuale errore commesso dalla commissione a vantaggio di altri candidati non possa ridondare in senso favorevole al ricorrente.
Infine viene rilevato come il principio di insensibilità delle procedure concorsuali alle sopravvenienze normative non è assoluto e ammette deroghe quando la norma sopravvenuta faccia specifico riferimento alla singola procedura in svolgimento, in quanto emanata per rispondere a esigenze concrete e urgenti connesse all’andamento della procedura stessa.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico
Concorsi pubblici, prove d’esame, discrezionalità e ius superveniens
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