Il TAR Toscana, con sentenza n. 01461/2025 del 16/08/2025, stabilisce che In base al principio tempus regit actum, le modifiche normative sulle classi di concorso (es. accorpamenti) intervenute successivamente al bando non si applicano alle procedure in corso. Invero, rammenta il TAR della Toscana “le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1 giugno 2022, n. 4441; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 settembre 2023, n. 5020; TAR Piemonte, sez. I, 17 febbraio 2021, n. 168; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 27 giugno 2019, n. 1737; TAR Toscana, sez. I, Sentenza, 26 ottobre 2015, n. 1429)”. Da qui l’inapplicabilità ratione temporis del decreto ministeriale invocato dalla ricorrente. Infine il TAR della Toscana conclude che, ai fini dell’attribuzione di punteggio per l’inserimento in graduatorie di merito, il riferimento allo “specifico posto” impone che il titolo sia stato maturato nella medesima classe di concorso oggetto della selezione, non essendo sufficiente l’affinità o la sovrapponibilità dei programmi.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Valutazione dei titoli nei concorsi docenti: distinzione tra classi di concorso e principio tempus regit actum
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