l TAR della Campania- Napoli, con sentenza del 10 giugno 2024, si interroga sull’esatto ambito applicativo dell’incompatibilità prevista dall’art. 53 comma 1 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 che preclude a chi ricopre, ovvero ha ricoperto nei due anni precedenti, una carica sindacale di poter avere incarichi di gestione del personale in un ente pubblico. Ci si chiede, più esattamente, se una simile causa di incompatibilità si applichi direttamente anche alle Università e se possa trovare applicazione anche quale requisito generale di ammissione ad un concorso, trattandosi di fattispecie non sovrapponibili. Orbene, a detta del Giudice amministrativo, deve ritenersi pienamente legittima una simile preclusione tutte le volte che il profilo dirigenziale, che si intende reclutare, attenga proprio e specificatamente alla gestione delle risorse umane. Infatti “in relazione al primo profilo, è sufficiente … osservare che anche secondo quanto si legge nella circolare DFP n. 10/2011 il principio della incompatibilità per almeno un biennio di chi ha ricoperto un incarico sindacale per i ruoli di dirigenti del settore risorse umane vale anche per le amministrazioni non statali, in quanto espressione di valori di imparzialità e buon andamento. In questo quadro, la circostanza che l’Università resistente non abbia recepito con apposito regolamento tale norma non può certo consentirne la disapplicazione. Anzi, al contrario, proprio per garantire l’attuazione di tale principio l’incompatibilità esso doveva essere preso in considerazione – come è stato fatto – nel bando impugnato, il quale sarebbe stato illegittimo se avesse pretermesso questo importante elemento. Quanto al secondo profilo di censura, secondo il quale l’area Risorse Umane e Affari Istituzionali non avrebbe ad esclusivo oggetto la gestione delle risorse umane, si osserva che il bando, All’art. 3 rubricato “Profilo professionale”, prevede che la figura richiesta dovrà risultare in possesso delle competenze professionali e tecniche per: la gestione e organizzazione delle risorse umane; per garantire le attività di direzione, di coordinamento, di impulso e di controllo relativamente alle attività risorse umane; sovraintendere tutte le fasi del rapporto di lavoro del personale dipendente: docente, dirigente, tecnico amministrativo, CEL di madrelingua straniera, ex lettori di madre lingua straniera nonché tutte altre forme di collaborazione ( assegni di ricerca e docenti a contratto); assicurare un presidio su tutte le banche dati del personale, sulla elaborazione e analisi dei dati del personale a supporto delle decisioni strategiche. Si tratta evidentemente di profili attinenti alle risorse umane, pertanto la previsione dell’applicazione del principio di incompatibilità come declinato dal bando è coerente con le finalità della disposizione”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, gara, rapporto di lavoro
Chi ricopre (o ha ricoperto) una carica sindacale può essere escluso da un concorso da dirigente pubblico o siffatta incompatibilità vale solo in sede di conferibilità o meno dell’incarico dirigenziale?
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