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	<title>Concorsi pubblici Archivi - Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</title>
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	<description>a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini</description>
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	<title>Concorsi pubblici Archivi - Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</title>
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		<title>Procedure di chiamata a professore universitario, scadenza dell’abilitazione scientifica nazionale e sindacato giurisdizionale</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:27:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Viene nuovamente all’attenzione di questa rubrica il T.A.R. Umbria. In particolare la sentenza, Sez. I, 13 maggio 2026, n. 215, a tenore della quale legittimità degli atti di una procedura di chiamata universitaria deve essere [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Viene nuovamente all’attenzione di questa rubrica il <strong>T.A.R. Umbria</strong>. In particolare la sentenza, <strong>Sez. I, 13 maggio 2026, n. 215</strong>, a tenore della quale legittimità degli atti di una procedura di chiamata universitaria deve essere scrutinata avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, secondo il principio tempus regit actum. Ne consegue che la sopravvenuta scadenza, in pendenza di giudizio, dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale del candidato ricorrente — posseduta al tempo dello svolgimento della procedura — non determina il difetto di interesse alla decisione, permanendo l&#8217;interesse del ricorrente, quantomeno ai fini risarcitori ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ove tempestivamente dichiarato in giudizio. I profili di interesse della sentenza non si esauriscono con questo. Infatti il Giudice amministrativo, dopo aver dato atto che le valutazioni delle commissioni esaminatrici nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui risultino affette da vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, passa ad enucleare al caso di specie il proprio sindacato.<br />
Si afferma, quindi, che qualora la commissione giudicatrice si sia autovincolata, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, a prendere in considerazione anche determinati sub-criteri (quali gli esiti delle valutazioni studentesche, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto, l&#8217;attività seminariale e di tutoraggio), essa non può, in sede di concreta valutazione, disattendere immotivatamente tale autovincolo omettendo di esprimere un giudizio su tali voci. Tale omissione, ove si risolva nella sterilizzazione di sub-criteri dichiarati posseduti da un solo candidato e non dall&#8217;altro, determina un&#8217;alterazione del confronto comparativo e l&#8217;illegittimità della valutazione complessiva per travisamento dei fatti.<br />
Parimenti, con riferimento al teme dei criteri bibliometrici (oggetto anch’esso spesso di censure), si chiarisce che in materia di valutazione bibliometrica della produzione scientifica nei concorsi universitari, ove la commissione giudicatrice si sia autovincolata a considerare, ai fini della misurazione dell&#8217;impatto scientifico delle pubblicazioni, una pluralità di indicatori (numero totale delle citazioni, impact factor, indice di Hirsch), essa non può limitarsi, in sede di concreta valutazione, a utilizzare il solo impact factor, disattendendo il proprio autovincolo. È altresì erronea la quantificazione dell&#8217;impact factor con riferimento alla data di pubblicazione del lavoro anziché, come stabilito nei criteri predeterminati, alla data di avvio della valutazione, giacché il rilievo scientifico di una pubblicazione si consolida nel tempo in ragione della sua diffusione e delle citazioni ricevute, e non è apprezzabile al momento della sua uscita.</p>
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		<title>Concorsi universitari, valore del dm n. 344 del 2011, prova di resistenza e soccorso istruttorio</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/concorsi-universitari-valore-del-dm-n-344-del-2011-prova-di-resistenza-e-soccorso-istruttorio/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il T.A.R. Umbria, Sez. I, 6 luglio 2026, n. 309 affronta temi di non poco rilievo nelle procedure di chiamata dei professori universitari. Si statuisce, in primo luogo, che il decreto ministeriale 4 agosto 2011, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>T.A.R. Umbria, Sez. I, 6 luglio 2026, n. 309</strong> affronta temi di non poco rilievo nelle procedure di chiamata dei professori universitari.<br />
Si statuisce, in primo luogo, che il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, adottato in attuazione dell&#8217;art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, reca una disciplina tendenzialmente esaustiva e di carattere autoesecutivo dei criteri di valutazione dei candidati nelle procedure di chiamata dei professori universitari; ne consegue che non è indispensabile, ai fini della legittimità della procedura, che tali criteri vengano ulteriormente specificati da un regolamento di ateneo ovvero dalla commissione giudicatrice in sede di prima seduta, restando l&#8217;introduzione di criteri integrativi più selettivi rimessa a una facoltà solo eventuale dell&#8217;ateneo. Viene, poi, affrontato un tema che ricorre in non poco controversie del genere, quello della cosiddetta prova di resistenza. Orbene si stabilisce che nelle controversie relative a procedure di selezione pubblica, qualora vengano dedotti vizi radicali della procedura o di singole fasi di essa, la natura demolitoria della censura esclude la necessità della cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;, non potendosi escludere che una nuova e diversa valutazione, condotta ad esito libero, possa rivelarsi favorevole al ricorrente.Infine si ribadiscono principi consolidati in tema di soccorso istruttorio. Si precisa, infatti, che il soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. b-bis), della legge n. 241 del 1990 non può essere utilizzato dalla commissione giudicatrice per acquisire d&#8217;ufficio, in favore di un candidato, titoli o attività non dichiarati in sede di domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Tale operazione, risolvendosi nell&#8217;attribuzione di un vantaggio competitivo non goduto dagli altri concorrenti, si porrebbe in contrasto con il principio di autoresponsabilità del candidato e con la par condicio tra i partecipanti; il soccorso istruttorio resta invece ammissibile con riguardo alla mera precisazione o quantificazione di titoli già dichiarati.</p>
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		<title>In un concorso a docente universitario sono tenuto ad impugnare gli atti successivi al decreto rettorale di nomina del vincitore?</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 230 rileva, in modo condivisibile, che nelle procedure di chiamata dei professori universitari, l&#8217;impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-a-docente-universitario-sono-tenuto-ad-impugnare-gli-atti-successivi-al-decreto-rettorale-di-nomina-del-vincitore/">In un concorso a docente universitario sono tenuto ad impugnare gli atti successivi al decreto rettorale di nomina del vincitore?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 230</strong> rileva, in modo condivisibile, che nelle procedure di chiamata dei professori universitari, l&#8217;impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, con cui è dichiarato vincitore il candidato risultato maggiormente qualificato, costituisce condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito delle censure proposte, senza che sia necessaria l&#8217;autonoma impugnazione dei successivi e consequenziali provvedimenti di nomina e di presa di servizio del vincitore. Tra l&#8217;esito della procedura selettiva e tali atti sussiste, infatti, un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, sicché l&#8217;annullamento del primo esplica sui secondi un&#8217;efficacia caducante, in ossequio al principio simul stabunt simul cadent.</p>
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		<item>
		<title>Le controversie sugli “incarichi di funzione organizzativa” nel SSN appartengono al G.O.</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 10:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 11 luglio 2026, n. 363 afferma in modo pienamente condivisibile che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia relativa a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/le-controversie-sugli-incarichi-di-funzione-organizzativa-nel-ssn-appartengono-al-g-o/">Le controversie sugli “incarichi di funzione organizzativa” nel SSN appartengono al G.O.</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 11 luglio 2026, n. 363</strong> afferma in modo pienamente condivisibile che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia relativa a una procedura selettiva interna, riservata al personale già dipendente di un&#8217;Azienda Sanitaria Locale, per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento, allorché il superamento della selezione non comporti alcuna novazione del rapporto di lavoro né il passaggio a una diversa area economico-funzionale, ma dia luogo esclusivamente a un&#8217;indennità di funzione per la durata, a tempo determinato, dell&#8217;incarico. Trattandosi di atto attinente alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, adottato nell&#8217;esercizio dei poteri e delle capacità del datore di lavoro privato ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell&#8217;art. 11 cod. proc. amm.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/le-controversie-sugli-incarichi-di-funzione-organizzativa-nel-ssn-appartengono-al-g-o/">Le controversie sugli “incarichi di funzione organizzativa” nel SSN appartengono al G.O.</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
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		<item>
		<title>In un concorso un candidato può dichiarare il possesso di un titolo di riserva anche dopo la presentazione della domanda?</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 21 luglio 2026, n. 370 sostiene proprio di si. Si afferma infatti che, nella materia dei concorsi pubblici, il titolo di riserva di posto per gli operatori volontari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/">In un concorso un candidato può dichiarare il possesso di un titolo di riserva anche dopo la presentazione della domanda?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 21 luglio 2026, n. 370</strong> sostiene proprio di si. Si afferma infatti che, nella materia dei concorsi pubblici, il titolo di riserva di posto per gli operatori volontari del servizio civile universale, pur non dichiarato — o erroneamente dichiarato come non posseduto — nella domanda di partecipazione, può essere fatto valere dal candidato fino al momento dell&#8217;approvazione della graduatoria finale, a condizione che il titolo fosse effettivamente posseduto sin dalla presentazione della domanda e che sia stato comunicato all&#8217;amministrazione prima della formazione della graduatoria definitiva. In conclusione, a detta di quel TAR, i titoli di riserva, infatti, al pari di quelli di preferenza, non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice nel corso delle prove selettive, ma vengono in rilievo solo in sede di redazione della graduatoria di merito; la loro tardiva ma tempestiva allegazione non è quindi suscettibile di ledere la par condicio tra i concorrenti, con conseguente inconferenza, in tale ipotesi, del richiamo al principio di autoresponsabilità del candidato, il quale opera invece con esclusivo riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/">In un concorso un candidato può dichiarare il possesso di un titolo di riserva anche dopo la presentazione della domanda?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
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		<item>
		<title>Esame d’avvocato, insindacabilità dei giudizi e disparità di trattamento</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il TAR Toscana, Sez. II, 5 settembre 2026, n. 1750 dà piena continuità all’orientamento consolidato del Giudice amministrativo secondo il quale il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione delle prove scritte dell&#8217;esame di abilitazione alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/">Esame d’avvocato, insindacabilità dei giudizi e disparità di trattamento</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>TAR Toscana, Sez. II, 5 settembre 2026, n. 1750</strong> dà piena continuità all’orientamento consolidato del Giudice amministrativo secondo il quale il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione delle prove scritte dell&#8217;esame di abilitazione alla professione forense, espressione di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, non può tradursi nella sovrapposizione di un proprio giudizio di merito a quello della commissione, in assenza dell&#8217;allegazione di specifici indici di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.<br />
La censura di disparità di trattamento rispetto ad altro elaborato, valutato con esito positivo dalla medesima sottocommissione, presuppone la dimostrazione dell&#8217;effettiva sovrapponibilità dei contenuti dei due scritti, insussistente laddove l&#8217;elaborato posto a confronto risulti più approfondito su specifici profili giuridici (nella specie, l&#8217;articolazione tra i commi 2 e 4 dell&#8217;art. 52 c.p. e il coordinamento con l&#8217;art. 55, comma 2, c.p.).<br />
In presenza della predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione centrale, il voto numerico costituisce espressione sintetica ma esaustiva del giudizio tecnico, assolvendo adeguatamente l&#8217;onere motivazionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/">Esame d’avvocato, insindacabilità dei giudizi e disparità di trattamento</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
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		<item>
		<title>Dopo la riforma Cartabia la sentenza penale di patteggiamento va comunque dichiarata nei concorsi pubblici?</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/dopo-la-riforma-cartabia-la-sentenza-penale-di-patteggiamento-va-comunque-dichiarata-nei-concorsi-pubblici/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[selezione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il TAR Toscana, Sez. I, 29 luglio 2026, n. 1678 affronta un tema di notevole interesse nelle procedure concorsuale e sul quale non constano precedenti specifici. Si afferma, infatti, che l&#8217;art. 2, comma 7, D.P.R. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/dopo-la-riforma-cartabia-la-sentenza-penale-di-patteggiamento-va-comunque-dichiarata-nei-concorsi-pubblici/">Dopo la riforma Cartabia la sentenza penale di patteggiamento va comunque dichiarata nei concorsi pubblici?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>TAR Toscana, Sez. I, 29 luglio 2026, n. 1678</strong> affronta un tema di notevole interesse nelle procedure concorsuale e sul quale non constano precedenti specifici.<br />
Si afferma, infatti, che l&#8217;art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487/1994 (come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023), quale norma speciale successiva applicabile alle procedure concorsuali, prevale, secondo il canone lex specialis posterior derogat priori generali, sulla regola generale di cui all&#8217;art. 28, comma 8, D.P.R. n. 313/2002, la quale esonera il dichiarante, nelle ordinarie dichiarazioni sostitutive, dall&#8217;indicare i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. non superiori a due anni. Ne consegue che il candidato a una selezione pubblica è tenuto a dichiarare anche la sentenza di patteggiamento non annotata nel certificato del casellario, a prescindere dalla sua equiparabilità, ex art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (come modificato dalla l. n. 150/2022), alla sentenza di condanna ai fini extrapenali. In conclusione l&#8217;omissione di tale dichiarazione, impedendo all&#8217;Amministrazione la valutazione discrezionale sull&#8217;opportunità dell&#8217;ammissione riservata dalla lex specialis, integra dichiarazione non veritiera che giustifica la decadenza dai benefici conseguiti ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000, restando irrilevante l&#8217;invocata estinzione del reato per decorso del tempo, la quale non opera automaticamente ma richiede una pronuncia costitutiva del giudice dell&#8217;esecuzione.</p>
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		<title>Nei concorsi l’omessa impugnazione della graduatoria finale di merito determina sempre l’improcedibilità del giudizio</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2026, n. 576 richiama ancora una volta a prestare particolare attenzione all &#8216;impugnazione dei soli bandi di indizione di procedure concorsuali (per titoli ed esami, ovvero per progressione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2026, n. 576</strong> richiama ancora una volta a prestare particolare attenzione all &#8216;impugnazione dei soli bandi di indizione di procedure concorsuali (per titoli ed esami, ovvero per progressione verticale ex art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001), senza successiva estensione del gravame, tramite motivi aggiunti, ai provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive e di nomina dei vincitori medio tempore intervenuti. Ne consegue, infatti, l&#8217;improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò in quanto l&#8217;approvazione della graduatoria definitiva costituisce il risultato di valutazioni ulteriori e più ampie rispetto a quelle recepite nella lex specialis, sicché le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull&#8217;atto conclusivo solo a titolo di invalidità derivata (e non caducante), gravando sul ricorrente l&#8217;onere di impugnare anche l&#8217;atto finale, a garanzia del contraddittorio nei confronti dei candidati vincitori, divenuti controinteressati.</p>
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		<title>Progressioni verticali, interdizione dai pubblici uffici e ultime tre valutazioni. Un caso di esercizio del potere di autotutela</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 22 giugno 2026, n. 347 affronta alcune tematiche di non poco rilievo nelle procedure di progressione tra aree ex art. 13, comma 6, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022. Era, difatti, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 22 giugno 2026, n. 347</strong> affronta alcune tematiche di non poco rilievo nelle procedure di progressione tra aree ex art. 13, comma 6, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022. Era, difatti, accaduto che uno dei candidati fosse stato sottoposto ad un periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici (2018-2023). Orbene, il TAR conferma che siffatto periodo non può essere computato ai fini del punteggio per il criterio dell'&#8221;esperienza&#8221;, non trattandosi di servizio effettivamente prestato: né la percezione dell&#8217;assegno alimentare né il versamento dei contributi previdenziali durante la sospensione valgono ad equiparare tale periodo a servizio effettivo, attesa la natura meramente assistenziale (e non retributiva) del predetto assegno. Il tutto in piena sintonia con la disciplina dell&#8217;art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 15 e 16 del CCNL 16.11.2022 che vogliono valorizzare solo le attività effettive e concrete. Parimenti, quanto all’ulteriore requisito della valutazione positiva conseguita &#8220;negli ultimi tre anni in servizio&#8221;, è stata ritenuta corretta la decisione dell&#8217;Amministrazione di computare l&#8217;ultima valutazione disponibile antecedente al periodo di sospensione. Infine si è ritenuto che l&#8217;esercizio del potere di autotutela/rettifica del punteggio, essendo intervenuto entro un lasso temporale ristretto e nel rispetto dell&#8217;art. 21-nonies l. n. 241/1990, non ha leso alcun legittimo affidamento del candidato non ancora vincitore, né la clausola dell&#8217;avviso relativa al termine per la richiesta di revisione preclude il successivo esercizio dell&#8217;autotutela.</p>
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		<title>Concorsi, interessi ad agire, prova di resistenza e rinnovo delle operazioni ad opera di altra commissione</title>
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		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il TAR Toscana, Sez. IV, con la sentenza del 14 luglio 2026, n. 1528, già oggetto di altra news, afferma in modo condivisibile che sussiste l&#8217;interesse a ricorrere avverso gli atti di una procedura selettiva, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il TAR Toscana, Sez. IV, con la sentenza del 14 luglio 2026, n. 1528</strong>, già oggetto di altra news, afferma in modo condivisibile che sussiste l&#8217;interesse a ricorrere avverso gli atti di una procedura selettiva, nonostante il rilevante divario di punteggio tra ricorrente e vincitore, quando il ricorrente non contesti la valutazione nel merito bensì denunci un vizio radicale (difetto assoluto di motivazione) attinente all&#8217;intera fase valutativa dei titoli, e il punteggio massimo attribuibile alla voce contestata (nella specie, le pubblicazioni scientifiche) sia astrattamente idoneo, ove rivalutato, a colmare il divario con il candidato vincitore.<br />
L&#8217;annullamento della fase di valutazione dei titoli (pubblicazioni, attività didattica e curriculum), in quanto unitaria e inscindibile, comporta la caducazione automatica di tutti gli atti successivamente adottati, compreso il decreto di nomina in ruolo del vincitore, mentre restano salvi i criteri di valutazione prestabiliti e le altre attività concorsuali già espletate (prova didattica, accertamento delle competenze linguistiche). Attesa la natura comparativa della valutazione, la rinnovazione deve riguardare tutti i candidati scrutinati e, in ragione della gravità delle violazioni riscontrate, può essere disposta ad opera di una Commissione in diversa composizione.</p>
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