Per Cass. Sez. Lav., 27 settembre 2026 n. 25864, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, di legge regionale (per invasione delle competenze statali in materia di ordinamento civile), comporta la ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni. Si riafferma, infatti, che, nel campo di applicazione degli artt. 40 ss. d.lgs. n. 165/2001 sono nulle le disposizioni della contrattazione integrativa che eccedono materie e limiti fissati dalla contrattazione nazionale.
A maggior ragione sono nulli, e non meramente annullabili, gli atti del datore di lavoro pubblico che attribuiscono compensi non legittimamente previsti da leggi o contratti. Infine si precisa che neppure viene in rilievo l’art. 2126 c.c.. Tale disposizione non si applica quando la nullità, per contrasto con limiti o vincoli dei CCNL, investe l’atto che riconosce il beneficio economico e non il contratto o il rapporto di lavoro. È irrilevante che le prestazioni retribuite con i fondi illegittimi fossero “aggiuntive” rispetto ai compiti d’ufficio, fuori orario e non obbligatorie. Sussiste il diritto dell’ente al recupero delle somme corrisposte in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi. In conclusione tutte le volte che si è in presenza di mansioni aggiuntive ma equivalenti alla categoria (o area di inquadramento), che risultino compensate in forza di pattuizione individuale non prevista dal CCNL la ripetizione delle medesime discende proprio dalla difformità al modello retributivo del lavoro pubblico.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro, ufficio
Legge regionale incostituzionale e ripetizione di indebito retributivo: nel lavoro pubblico non si sfugge all’art. 2033 c.c.
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