Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav., 8 luglio 2026, n. 305 si occupa di una vicenda che non è poi infrequente. Era accaduto che un lavoratore fosse stato sorpreso mentre sottraeva dei prodotti dalla mensa di un ospedale.
Orbene, si afferma innanzitutto che la confessione stragiudiziale resa dal lavoratore a terzi (nella specie, ai propri superiori gerarchici durante un’ispezione aziendale) in merito alla commissione di un illecito disciplinare, pur essendo priva di efficacia di prova legale ex art. 2735 c.c., integra una prova diretta e piena che il giudice di merito può porre a fondamento della propria decisione anche in via esclusiva.
Aggiunge ancora il Giudice di Appello che, in materia di impugnazione di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione deve essere valutata tenendo conto del legittimo affidamento ingenerato dal lavoratore che abbia preannunciato le proprie dimissioni volontarie al rientro dalle ferie, risultando giustificato il decorso di un breve lasso temporale prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio a fronte del successivo inadempimento di tale impegno.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
ferie, illecito, licenziamento
Sottrazione di beni, confessione del fatto e licenziamento disciplinare
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