a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

illecito, licenziamento

Patto di prova, funzione e obbligo di sottoscrizione del contratto

La Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav. 17 luglio 2026, n. 291 affronta un caso particolarmente rilevante.
Si afferma, infatti, che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova è sottratto al regime generale del recesso motivato ed è impugnabile dal lavoratore solo qualora dimostri il positivo superamento della prova ovvero l’imputabilità del recesso ad un motivo unico, determinante ed illecito o del tutto estraneo alla funzione del patto.
La presa visione (ovvero la lettura) e la successiva sottoscrizione del contratto di lavoro recante il patto di prova ne determinano la piena validità ed efficacia negoziale, non assumendo rilievo l’assenza di firma su ogni singola pagina dell’atto o la pretesa irrazionalità delle precedenti dimissioni da un impiego a tempo indeterminato.

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