Per Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2026, n. 13148 il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento di affari per la stabilità e la continuità dell’incarico di promozione della conclusione di contratti in una determinata sfera territoriale, senza che sia necessario che l’agente abbia il potere di concluderli direttamente o di definirne il contenuto.
L’erogazione costante e pluriennale di somme fisse mensili in favore dell’agente, in assenza di periodici conguagli con le provvigioni maturate, ben può essere interpretata dal giudice di merito come volontà di pattuire un “minimo garantito” definitivo e irripetibile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., occorre non solo l’apporto di nuovi clienti o il sensibile incremento degli affari, ma anche la verifica che il preponente continui a ricavare sostanziali vantaggi da tali clienti o incrementi dopo la cessazione del rapporto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Contratto di agenzia e procacciamento di affari
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