Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 230 rileva, in modo condivisibile, che nelle procedure di chiamata dei professori universitari, l’impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, con cui è dichiarato vincitore il candidato risultato maggiormente qualificato, costituisce condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito delle censure proposte, senza che sia necessaria l’autonoma impugnazione dei successivi e consequenziali provvedimenti di nomina e di presa di servizio del vincitore. Tra l’esito della procedura selettiva e tali atti sussiste, infatti, un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, sicché l’annullamento del primo esplica sui secondi un’efficacia caducante, in ossequio al principio simul stabunt simul cadent.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
In un concorso a docente universitario sono tenuto ad impugnare gli atti successivi al decreto rettorale di nomina del vincitore?
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