a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

gara, graduatoria

Nei concorsi l’omessa impugnazione della graduatoria finale di merito determina sempre l’improcedibilità del giudizio

Il TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2026, n. 576 richiama ancora una volta a prestare particolare attenzione all ‘impugnazione dei soli bandi di indizione di procedure concorsuali (per titoli ed esami, ovvero per progressione verticale ex art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001), senza successiva estensione del gravame, tramite motivi aggiunti, ai provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive e di nomina dei vincitori medio tempore intervenuti. Ne consegue, infatti, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò in quanto l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il risultato di valutazioni ulteriori e più ampie rispetto a quelle recepite nella lex specialis, sicché le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull’atto conclusivo solo a titolo di invalidità derivata (e non caducante), gravando sul ricorrente l’onere di impugnare anche l’atto finale, a garanzia del contraddittorio nei confronti dei candidati vincitori, divenuti controinteressati.

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