a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Concorsi universitari e criteri di valutazione

Il TAR Toscana, Sez. IV, con la sentenza del 14 luglio 2026, n. 1528, fissa una serie di criteri a cui la commissione di concorso di una procedura per la chiamata di un professore universitario si deve attenere a tutela della trasparenza e leggibilità del proprio operato. Si afferma, più precisamente, a fronte delle previsioni del bando, che:
• Concorsi universitari – Chiamata di professori ordinari ex art. 18, comma 4-ter, l. n. 240/2010 – Valutazione delle pubblicazioni scientifiche – Autovincolo della Commissione – Necessità del giudizio analitico su ciascuna pubblicazione – Difetto di motivazione. È illegittima, per difetto assoluto di motivazione, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche espressa dalla Commissione giudicatrice mediante un mero giudizio globale sul complesso della produzione di ciascun candidato, qualora la stessa Commissione, nel verbale della riunione preliminare, si sia autovincolata a redigere un giudizio analitico circostanziato per ciascuna pubblicazione (in relazione a originalità, rigore metodologico, congruenza con il settore concorsuale, collocazione editoriale e apporto individuale nei lavori in collaborazione), da cui poi far discendere il giudizio globale finale. La violazione dei criteri di autovincolo previamente fissati dalla Commissione, mediante l’omessa formulazione dei giudizi analitici e la sostanziale impossibilità di ricostruire l’iter logico sotteso all’attribuzione del punteggio finale, integra un vizio motivazionale che inficia la legittimità dell’intera procedura selettiva.
• Concorsi universitari – Criteri bibliometrici predeterminati – Discostamento immotivato – Illegittimità È altresì illegittima la condotta della Commissione che, avendo previamente individuato quali indicatori bibliometrici di riferimento l’H-index e l’Impact Factor medio per pubblicazione, si discosti da tale autovincolo senza alcuna motivazione, utilizzando in concreto parametri diversi (quale il numero totale delle citazioni) e omettendo di applicare l’Impact Factor medio alla valutazione delle singole pubblicazioni, come pure previsto dai criteri prestabiliti.
• Concorsi universitari – Apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione – Necessità di valutazione analitica riferita a ciascuna pubblicazione Ove i criteri fissati dalla Commissione prevedano la “determinazione analitica” dell’apporto individuale del candidato nei lavori realizzati in collaborazione (anche in base alla posizione del candidato come primo, ultimo o autore intermedio), la relativa valutazione dev’essere svolta con riferimento a ciascuna pubblicazione oggetto di scrutinio; l’omissione integrale di tale verifica specifica costituisce autonomo profilo di illegittimità per violazione dei criteri autovincolanti e carenza di istruttoria.

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