La Suprema Corte, sia pure ai fini del diritto di accesso alle pensione anticipata, interviene su un tema di notevole interesse con la sentenza n. 17130 del 31 maggio 2026. Si afferma, difatti, che il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro durante o all’esito del periodo di prova, motivato dal mancato superamento della prova medesima, costituisce licenziamento individuale a tutti gli effetti, indipendentemente dal regime di libera recedibilità (ad nutum) che lo caratterizza e dalla sua sottrazione alla disciplina ordinaria di cui alla legge n. 604/1966. La natura discrezionale del recesso e l’esonero dall’obbligo di motivazione non incidono sulla sua qualificazione giuridica come atto di licenziamento, in quanto il patto di prova costituisce un elemento accidentale di un contratto di lavoro già perfezionato nella sua unitarietà, nel cui ambito le parti subordinano all’esito della prova la prosecuzione — e non la costituzione — del rapporto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, rapporto di lavoro
Il licenziamento durante il periodo di prova è un vero licenziamento?
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