Il dirigente di un ente locale rivendica il diritto al trattamento accessorio lamentando la non corretta determinazione del proprio trattamento accessorio correlato alla posizione ricoperta. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10325/2025 del 18 aprile 2025, ribadisce, innanzitutto, che la determinazione della retribuzione di posizione (oltre i minimi tabellari) per i dirigenti pubblici (anche degli enti locali) è subordinata alla previa adozione di un atto di pesatura ovvero di graduazione delle funzioni dirigenziali (cfr. art. 39 CCNL Area II 10.4.1996). In assenza di un simile provvedimento di (ri)graduazione e di una specifica domanda risarcitoria per la sua omissione, la mera assegnazione di funzioni aggiuntive, anche in ragione del principio dell’onnicomprensività dello stipendio, non è sufficiente a fondare il diritto a un ricalcolo o a un importo maggiore della retribuzione di posizione.
Parimenti, per quel che concerne la retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici viene riaffermato che essa è intrinsecamente legata alla previa definizione di obiettivi e al loro successivo raggiungimento. La sua corresponsione non è, quindi, dovuta se l’amministrazione non ha provveduto a fissare gli obiettivi. Tuttavia, l’omessa assegnazione degli obiettivi può configurare un inadempimento dell’ente e fondare una pretesa risarcitoria del dirigente per perdita di chance, a condizione che tale domanda sia stata ritualmente proposta in giudizio e risulti supportata da prova (anche presuntiva) della concreta possibilità di conseguire il risultato e del relativo nesso causale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Quando spetta il diritto alla retribuzione di posizione e di risultato?
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