Il Tar dell’Umbria, con sentenza del 29 giugno 2023, ribadisce il principio per cui l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio debba essere notificato personalmente al proprietario e nel caso di comunione, a tutti i comproprietari.
Infatti, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio deve essere inviata la comunicazione di avvio del relativo procedimento, anche allorché l’effetto derivi da uno strumento urbanistico o da una sua variante.
Per quanto concerne il regime di comunione, gli obblighi informativi, in quanto strumentali a garantire l’effettiva possibilità che gli interessati vengano tempestivamente a conoscenza della volontà amministrativa di dare avvio ad una procedura ablatoria, non possono ritenersi sostituiti dal mero avviso c.d. collettivo di avvio del procedimento pubblicato all’albo pretorio del Comune, dal momento che la normativa di settore richiede che gli avvisi siano comunicati “personalmente”. Tale comunicazione, peraltro, è necessaria a permette al comproprietario l’esercizio dei diritti di gestione della cosa comune cui all’art. 1105 cc i quali postulano necessariamente la conoscenza di tutti i fatti e le circostanze che incidono sul bene comune.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai comproprietari
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