La disciplina della L. n. 300 del 1970, in punto di prerogative e tutele sindacali, risulta applicabile anche al pubblico impiego alla luce dell’articolo 42, comma 6 e articolo 51, comma 2,, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa è la conclusione di una recentissima sentenza della Cassazione. Sicché “in mancanza del previsto “nulla osta”, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale, persino se correlate a vicende penali, atte a sorreggere, ex articolo 2103 c.c., il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di anti-sindacalità”. E siffatta tutela, oltreché dall’organizzazione sindacale, può essere direttamente invocata dal diretto interessato.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
trasferimento
Il Dirigente sindacale, senza il nulla osta, non si tocca!
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