Ancora con sentenza del dicembre 2022, la Corte di Appello di Roma, nel rigettare il ricorso promosso da alcuni dipendenti del Comune di Roma (che lamentavano di non aver potuto partecipare alla procedure di progressione orizzontale, indette dal proprio ente durante i periodi di lavoro a termine, in violazione del principio di non discriminazione), ha ritenuto che la mera anzianità di servizio “non sarebbe sufficiente di per sé a fondare il diritto alla progressione economica, difettando comunque la valutazione della prestazione e dei titoli formativi e culturali”. Insomma, anche nella disciplina antecedente al D. Lgs. n. 150 del 2009 ed applicativa del CCNL del 31.3.1999, le progressioni orizzontali non avevano carattere automatico, sicché la mera anzianità di servizio non era idonea da sola a far sorgere il relativo diritto. Inoltre la Corte di Appello, nel rigettare anche la domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance, come conseguenza del mancato riconoscimento della qualifica superiore, ricorda che “l’onere di provare il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il danno può essere rispettato dal lavorato anche solo mediante presunzioni”, sennonché “nella fattispecie la domanda è affatto generica, non indica il numero dei partecipanti alla selezione, il punteggio al quale avrebbero avuto diritto ove l’anzianità fosse stata riconosciuta ed ogni altro elemento utile a quantificare le probabilità di successo ove avessero partecipato alla sezione”. Da qui, il rigetto del ricorso.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, risarcimento, selezione
Progressioni economiche orizzontali, anzianità di servizio, danno da perdita di chance ed onere della prova
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