a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

retribuzione

Mansioni superiori di rango dirigenziale: basta la preposizione alla direzione della struttura

Cass., Sez. Lav., 27 settembre 2026 n. 25866 afferma che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione, anche solo di fatto, del funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall’atto aziendale costituisce svolgimento di mansioni superiori, rilevante ai fini dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. La disciplina non è esclusa dal mancato espletamento della procedura concorsuale né dall’assenza di un atto formale (Cass. nn. 2695/2024, 30811/2018). Spettano quindi le differenze retributive tra il trattamento dirigenziale e quello dell’inquadramento formale. La mancata previa fissazione degli obiettivi e della relativa valutazione rileva solo per escludere la retribuzione di risultato (Cass. nn. 6068/2016, 30811/2018, 2695/2024).
Precisa ancora la Suprema Corte che, se la struttura è istituita con atto aziendale come struttura semplice di rango dirigenziale e vi è piena preposizione ad essa, l’incarico diviene integralmente qualificante dell’attività di fatto svolta. Ciò assorbe ogni indagine sulla “prevalenza” e pienezza delle mansioni svolte. L’art. 15-terdecies d.lgs. n. 502/1992 qualifica espressamente dirigente sanitario il responsabile di struttura semplice e, quindi, a nulla rileva l’eventuale raffronto con la declaratoria del profilo professionale del lavoro. In questo caso la forma (ovvero la qualificazione dirigenziale del posto) assorbe qualsiasi indagine.

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