A detta della Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav. 10 luglio 2026, n. 307 la scelta imprenditoriale di sopprimere una posizione lavorativa dirigenziale o impiegatizia (nella specie, responsabile commerciale) mediante l’avocazione delle relative mansioni in capo ai consiglieri di amministrazione, al fine di ridurre i costi strutturali e rendere l’impresa più competitiva, costituisce un’insindacabile decisione organizzativa ex art. 41 Cost., la quale non richiede quale presupposto fattuale indefettibile uno stato di crisi economica dell’azienda.
Parimenti, in tema di licenziamento ritorsivo ex art. 1345 c.c., la prova dell’intento di vendetta o di ritorsione esige che questo abbia avuto efficacia determinativa ed esclusiva; il positivo accertamento dell’effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo e dell’impossibilità di repechage esclude in radice il carattere unico ed esclusivo del motivo illecito.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
illecito, licenziamento
Licenziamento oggettivo, avocazione delle funzioni in capo ai consiglieri di amministrazione e prova della valenza ritorsiva del recesso
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