Secondo una recente senteza di Cass. Civ., Sez. L, Ord. n. 22463 del 30/06/2026, la decadenza dall’impugnazione del contratto di lavoro a tempo determinato (prevista dalla L. n. 183/2010 e dal D.Lgs. n. 81/2015) opera in materia di diritti disponibili affidati alla sfera del datore di lavoro; pertanto, essa non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere tempestivamente eccepita dalla parte convenuta nella memoria di costituzione di primo grado.
I contratti a termine stipulati dalla P.A. su base di leggi regionali per la stabilizzazione di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili non sono esclusi dall’applicazione della Direttiva 1999/70/CE laddove non costituiscano concretamente un piano di formazione e riqualificazione, bensì si risolvano in una reiterazione abusiva del precariato al solo scopo assistenziale/reddituale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
ufficio
La decadenza sull’impugnazione dei termini di un contratto di lavoro e’ rilevabile d’ufficio?
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