Secondo Cass. Civ., Sez. L, Ord. n. 22331 del 29/06/2026, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dirigenziali dà diritto alle differenze retributive comprensive della retribuzione di posizione (anche per la parte variabile), laddove essa sia correlata alla graduazione della funzione e alla rilevanza dell’ufficio ricoperto. Al contrario, non può essere computata la retribuzione di risultato ove mancante la preventiva assegnazione degli obiettivi e la successiva valutazione del loro raggiungimento.
Inoltre, l’erogazione di compensi sine titulo da parte della P.A. fonda il diritto-dovere di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. L’affidamento e la buona fede del dipendente non ostano alla ripetibilità delle somme, ma rilevano unicamente sul piano risarcitorio o sotto il profilo dell’inesigibilità temporanea della pretesa (con dovere di rateizzazione ex art. 1175 c.c.).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, retribuzione, ufficio
I trattamenti economici “di miglior favore” non sono possibili nel pubblico impiego
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