a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, graduatoria

Il principio della prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di un nuovo concorso, si applica anche ai concorsi per docenti universitari?

La sentenza del TAR Emilia Romagna-Bologna del 22 aprile 2024, già oggetto di una precedente news, afferma un principio di sicuro interesse nell’ambito dei concorsi per docenti universitari, dando risposta affermativa al quesito in oggetto. Infatti, all’interno di un contenzioso piuttosto complesso nel quale era intervenuto anche un parere del Consiglio di Stato reso in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, si afferma che “nel parere del Consiglio di Stato è affrontato il merito della questione, che imponeva la verifica “1) dell’applicabilità anche ai concorsi per professori e ricercatori universitari del principio, da lungo tempo affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti, una volta – s’intende – che l’Amministrazione abbia discrezionalmente deciso di procedere a nuove assunzioni e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di indizione di una nuova procedura in presenza di specifiche e motivate ragioni di interesse pubblico (si veda, per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14); 2) e, in caso di applicabilità di tale principio, della sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico nella scelta dell’Università di ****** di indire una nuova procedura concorsuale”. Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che “l’obbligo in parola sussista anche per i concorsi in esame, stanti la portata generale dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, che riguarda tutti gli impieghi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (portata generale già posta in evidenza dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011), e le concorrenti rationes legis di contenimento della spesa pubblica e di tutela delle aspettative dei soggetti risultati idonei nei concorsi espletati nell’arco temporale discrezionalmente e non irragionevolmente individuato dal legislatore, rationes, queste, che, data la loro trasversalità assiologica, ricorrono anche per i ricercatori e i professori universitari. Non giustifica una conclusione diversa il richiamo, su cui fanno leva la difesa del controinteressato e dell’Università di ****, al principio costituzionale dell’autonomia delle università (art. 33, sesto comma, Cost.), per come concretamente declinato nella legge n. 240 del 2010 e, in particolare, negli artt. 18 e 24, che regolano le procedure di assunzione, rispettivamente, dei professori e dei ricercatori universitari. E ciò sia perché tali disposizioni non prevedono espressamente una deroga al principio generale del favor per lo scorrimento della graduatoria, sia perché esse stesse recano altre norme puntuali volte al contenimento della spesa pubblica, a dimostrazione che l’autonomia istituzionale e organizzativa non può tradursi nella insensibilità alle ragioni e ai principi di coordinamento della finanza pubblica e al principio della parità di trattamento”. Le suddette argomentazioni, relative all’applicabilità anche ai concorsi per professori e ricercatori universitari del principio dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti, appaiono del tutto condivisibili”.

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