Il TAR Emilia Romagna-Bologna, in un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione delle procedure di nomina a docente universitario, affronta e risolte preliminarmente un tema di non poco rilievo inerente ai rapporti che sussistono fra la tutela giurisdizionale (offerta proprio dal Giudice amministrativo) e quella ottenibile in sede di ricorso (amministrativo) straordinario al Capo dello Stato. Senza indulgere troppo sul tema del rapporto di tale due strumenti di impugnazione, che sono alternativi fra loro e soggetti a termini diversi, la sentenza del 22.04.2024 si occupa del caso di un soggetto che, non aveva preso parte al ricorso straordinario al capo dello stato (non essendogli stato notificato il ricorso), e che si vede nondimeno leso dal provvedimento finale assunto dal Capo dello Stato. Orbene, il TAR Emilia Romagna conclude che “Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere contestata in sede giurisdizionale solo per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato; tale limitazione vale per tutte le parti che abbiano scelto o accettato che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria, ossia per il ricorrente e per le controparti che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede giurisdizionale, non se ne siano avvalse (Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9190; id., sez. II, 13 aprile 2022, n. 2813; id., sez. V, 3 agosto 2018, n. 4801; id., sez. III, 29 marzo 2014, n. 1346; id., sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3831). È, invece, consentito al controinteressato non ritualmente evocato, in quanto soggetto che non ha manifestato il proprio consenso al procedimento, di impugnare la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato anche per vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi procedurali anteriori (Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2014, n. 1346). E’ stato ulteriormente osservato che nel caso di domanda di annullamento della decisione del ricorso straordinario proposta in sede giurisdizionale dal controinteressato non ritualmente evocato, il giudizio è formalmente un giudizio impugnatorio avverso il decreto presidenziale, ma è sostanzialmente un giudizio di opposizione del terzo; ne consegue che la disciplina applicabile non è quella dell’art. 105 CPA (remissione al primo giudice), ma quella degli artt 108 e 109 CPA e 404 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 39, comma 1, del CPA); pertanto, accolti i motivi di ricorso, non si ha rimessione al primo giudice ma, conclusa la fase rescindente, si apre la fase rescissoria con esame nel merito del ricorso (in tal senso Consiglio di Stato, n. 9190/2022 cit.)”. Sicché il ricorso è stato ritenuto pienamente ammissibile.