a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, gara, graduatoria, selezione

Chi non si presenta il giorno previsto per la sua assunzione, decade inesorabilmente dal lavoro oppure puo’ essere rimesso in termini?

Il TAR del Lazio- Roma, con sentenza del 26 settembre 2024, chiamato ad esaminare un bando di concorso che imponeva ai vincitori di presentarsi il giorno stabilito per l’arruolamento, essendo in mancanza considerati rinunciatari, afferma “che la forza maggiore, in quanto “esimente immanente dell’ordinamento“, consente sempre di tenere un comportamento diverso da quello dovuto, ove quest’ultimo non risulti possibile appunto per una vis maior (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 29 gennaio 2024, n. 1602) e che neppure risulta pertinente il richiamo, presente nelle difese dell’Amministrazione, alla vincolatività del bando quale lex specialis del concorso: l’attività amministrativa in rilievo, come in parte già evidenziato, avviene a valle della selezione degli aspiranti e, dunque, non si pone un problema di par condicio nella competizione concorsuale (esauritasi, si ribadisce, con l’approvazione della graduatoria). Sicché, nella specie, deve essere rimesso in termini (ai fini dell’assunzione) il candidato che non aveva potuto presentarsi il giorno indicato per l’immissione in ruolo perché si era dovuto recare al pronto soccorso. Infatti” La forza maggiore rientra in un’ipotesi più ampia che, secondo un principio generale dei rapporti di lavoro (privatizzati e non privatizzati) con la Pubblica Amministrazione, impone il differimento della presa di servizio, vale a dire la sussistenza di un giustificato motivo. Tale principio si desume da una pluralità di riferimenti normativi: – in forza dell’art. 9, comma 3, d.P.R. 3/1957, “colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina“; – l’art. 127, comma 1, lett. c), dello stesso corpus normativo commina la decadenza dall’impiego “quando, senza giustificato motivo, (l’impiegato) non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli“; – ancora, l’art. 17, comma 3, d.P.R. 487/1994 sancisce che “il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria“; – da ultimo, nella legislazione settoriale (nella specie scolastica), l’art. 436, comma 4, d.lgs. 287/1994 prevede che “decade (…) dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito”. Queste ipotesi non possono in alcun modo essere considerate eccezionali, tenuto conto che la giurisprudenza lavoristica di legittimità ne ha individuato la ratio nell’assicurare “trasparenza ed efficienza all’agire delle Pubbliche Amministrazioni in quanto il rispetto delle cadenze imposte (consente) al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento” (Cass. civ., Sez. lav., 1 marzo 2022, n. 6743, § 5.1. delle ragioni della decisione; un’ulteriore ratio viene rinvenuta nella garanzia della “corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento”: essa, tuttavia, non ha rilevanza nel caso di specie, essendo i vincitori in numero inferiore ai posti). Trattasi di una ratio avente un chiaro fondamento costituzionale e, perciò, le regole che ne sono espressione meritano di essere estese ad ogni analoga fattispecie concreta; tuttavia, lo stesso legislatore ha individuato un bilanciamento fra questa esigenza e quella di tutela del diritto al lavoro (anch’essa di rilevanza costituzionale): la decadenza per mancata presentazione nel termine assegnato in tanto può essere comminata in quanto “non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento” (Cass. lav. n. 6743/2022, loc. ult. Cit.). Si è anche precisato che il legislatore, con le regole evocate, “rimette alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché (…) il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa“; a tal fine, “si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità ” (Cass. lav. n. 6743/2022, cit., § 7. delle ragioni della decisione). Questo meccanismo di contemperamento fra contrapposte esigenze di rilievo costituzionale (onere di prendere servizio nel termine assegnato sotto pena di decadenza, salvo il giustificato motivo) deve, dunque, sempre operare in virtù della sua conformità ai princì pi fondamentali dell’azione amministrativa”.

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