Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 ottobre 2024, interviene in modo davvero persuasivo sulla questione del giudice competente a conoscere delle controversie in tema di incarichi di direzione di struttura complessa dopo la novella della l. n. 118 del 2022 che ha modificato l’art. 15, comma 7 bis, D. Lgs. n. 502 del 1992. Si afferma, difatti, che “Diventa a questo punto rilevante osservare che il diaframma con il modello concorsuale che la Corte regolatrice della giurisdizione individuava nella disciplina dell’art. 15, comma 7bis, antevigente alla novella del 2022, consisteva essenzialmente nel fatto che il vecchio modello procedimentale non prevedeva né lo “svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale” né l’ “individuazione del candidato vincitore”, “ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali”. ….E’ tuttavia evidente che, a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e deve mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”. 12.2. È venuta meno, pertanto, quella logica di concentrazione delle tutele che – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario – consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario. 12.3. Tornano attuali le considerazioni che questa Sezione aveva già espresso con riguardo a fattispecie che – sebbene rientranti nella vigenza della precedente disciplina – per la loro concreta configurazione (valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria) venivano considerate come tributarie di un modello procedimentale basato su una effettiva comparazione del merito e quindi rientranti nel disposto dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Cons. Stato, sez. III, nn. 4658/2014 e 3578/2013)”. E conclude il Consiglio di Stato “la selezione e il conferimento dell’incarico in parola – a differenza di quelli cui si riferisce il primo comma del già menzionato art. 63, T.U. sul pubblico impiego – non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati. Ne viene che non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l’AUSL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa, essa è in realtà “aperta e pubblica” – diversamente da quanto ritenuto in sentenza – ed assume i connotati di una procedura per l’immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l’Azienda procedente (v. Cass. civ. sez. Un., n. 1478/2004). 13.2. Sotto altro punto di vista, autonomo dal precedente, mette conto considerare che la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne le procedure concorsuali strumentali non soltanto alla prima assunzione ma anche alla “progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza”: l’incarico di direzione di struttura complessa rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso – traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) – rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l’Amministrazione procedente, una “progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza” ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato (arg. ex Cass. civ., sez. un., n. 8985/2018). 13.3. Indipendentemente, quindi, dal suo essere procedura riservata a soggetti già dipendenti dalla P.A. (come non è per quanto innanzi esposto), la progressione verticale alla quale essa prelude (nel passaggio a un diverso e superiore livello del ruolo professionale) è comunque elemento in sé autonomamente sufficiente a connotarla (anche nei riguardi dei concorrenti già dipendenti della stessa Amministrazione banditrice) come procedura concorsuale in senso proprio”.