Il Tar della Toscana, con sentenza del 10 febbraio 2025, dà continuità alla giurisprudenza secondo la quale “In assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare. (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2012, n. 2098). Il sindacato del giudice amministrativo, sul punto, è di tipo “esterno” o “debole“. Sicché conclude, nella specie, il TAR “va quindi ribadito il principio per ciui deve essere riconosciuto “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (ex multis, Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2020, n. 535; V, 18 ottobre 2012, n. 5351).” (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 21 giugno 2022, n. 5095). Alla luce del predetto quadro normativo e giurisprudenziale, non risulta irragionevole la scelta di ***** di non ricomprendere la laurea in filosofia nell’ambito dei requisiti specifici di ammissione alla procedura assunzionale in esame, poiché il predetto titolo non è coerente con il profilo funzionale messo a concorso, atteso che, come visto, la mansioni del Collaboratore amministrativo professionale richiedono conoscenze prevalentemente contabilistiche e giuridiche”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Ancora sui titoli di accesso ai concorsi pubblici
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