TAR Toscana, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 1947
Giurisdizione
Appartiene al giudice ordinario la controversia nella quale il candidato faccia valere il diritto all’assunzione mediante il mero scorrimento di una graduatoria concorsuale. Spetta invece al giudice amministrativo la controversia che investa la scelta dell’amministrazione di coprire il fabbisogno di personale attraverso strumenti diversi, quali la somministrazione di lavoro o le procedure di stabilizzazione. In questa seconda ipotesi, la domanda riguarda l’esercizio del potere organizzativo e la scelta della modalità di reclutamento, rispetto ai quali il candidato è titolare di un interesse legittimo.
Ricorso cumulativo
L’impugnazione, con un unico ricorso, di più provvedimenti presuppone una connessione oggettiva che consenta di ricondurli alla medesima sequenza procedimentale o a un’azione amministrativa unitaria. Tale connessione non sussiste quando gli atti provengano da amministrazioni diverse, siano adottati nell’ambito di procedimenti autonomi e riguardino strumenti di reclutamento eterogenei, disciplinati da presupposti non coincidenti.
Ricorso collettivo
Il ricorso proposto da più soggetti è ammissibile quando le rispettive posizioni sostanziali e processuali siano omogenee e non sussistano conflitti di interesse, neppure potenziali. Non basta avere partecipato al medesimo concorso se i ricorrenti sono inseriti in graduatorie distinte e contestano atti differenti mediante censure non coincidenti. Assume inoltre rilievo, nella verifica del possibile conflitto di interessi, la partecipazione di alcuni ricorrenti alle stesse procedure di stabilizzazione impugnate, accompagnata dalla rivendicazione del possesso dei requisiti per l’assunzione.
