a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

illecito, licenziamento

Licenziamento oggettivo, avocazione delle funzioni in capo ai consiglieri di amministrazione e prova della valenza ritorsiva del recesso

A detta della Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav. 10 luglio 2026, n. 307 la scelta imprenditoriale di sopprimere una posizione lavorativa dirigenziale o impiegatizia (nella specie, responsabile commerciale) mediante l’avocazione delle relative mansioni in capo ai consiglieri di amministrazione, al fine di ridurre i costi strutturali e rendere l’impresa più competitiva, costituisce un’insindacabile decisione organizzativa ex art. 41 Cost., la quale non richiede quale presupposto fattuale indefettibile uno stato di crisi economica dell’azienda.
Parimenti, in tema di licenziamento ritorsivo ex art. 1345 c.c., la prova dell’intento di vendetta o di ritorsione esige che questo abbia avuto efficacia determinativa ed esclusiva; il positivo accertamento dell’effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo e dell’impossibilità di repechage esclude in radice il carattere unico ed esclusivo del motivo illecito.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

29 Ottobre 2026

Sottrazione di beni, confessione del fatto e licenziamento disciplinare

Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav., 8 luglio 2026, n. 305 si occupa di una vicenda che non è poi infrequente. Era accaduto che un lavoratore fosse stato sorpreso mentre sottraeva dei prodotti dalla mensa [...]

25 Ottobre 2026

Patto di prova, funzione e obbligo di sottoscrizione del contratto

La Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav. 17 luglio 2026, n. 291 affronta un caso particolarmente rilevante. Si afferma, infatti, che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova è sottratto [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto