Una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 3 settembre 2026 n. 24951) affronta un tema di particolare rilevanza nel rapporto di lavoro pubblico. Viene, infatti, affermato a chiare lettere che “In merito allo statuto giuridico degli insegnanti delle scuole comunali ed alla contrattazione applicabile anche prima del D.Lgs. n. 165/2001 la recente Cass., Sez. L, 17 giugno 2026, n. 20491 ha ribadito l’inapplicabilità del CCNL per il comparto scuola e la nullità di atti difformi assunti dal datore di lavoro pubblico”. In buona sostanza e molto semplicemente un datore di lavoro pubblico non è libero di scegliere il CCNL da applicare, essendo strettamente vincolato a quello del proprio Comparto. Ancora una volta valgono le parole della sentenza “questa Corte ha, infatti, precisato che il legislatore della privatizzazione sin dal primo intervento ha provveduto a riconoscere il ruolo della contrattazione collettiva come fonte direttamente regolativa dei rapporti di lavoro ed ha dettato una specifica disciplina delle sue parti e delle modalità di negoziazione. L’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, già art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 29/1993, stabilisce in particolare che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente e che i contratti collettivi sono stipulati secondo le modalità previste nel titolo III del medesimo decreto legislativo, mentre il successivo art. 45 D.Lgs. n. 165/2001, già art. 49 D.Lgs. n. 29/1993, ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e, nel contempo, ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti (Cass., Sez. L, 10 marzo 2021, n. 6717)..in forza di tale disposizione ciascuna Amministrazione è tenuta ad applicare la contrattazione del proprio Comparto”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, rapporto di lavoro, scuola
Agli insegnanti delle scuole gestite dagli enti locali quale CCNL si applica?
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