a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Procedure di chiamata a professore universitario, scadenza dell’abilitazione scientifica nazionale e sindacato giurisdizionale

Viene nuovamente all’attenzione di questa rubrica il T.A.R. Umbria. In particolare la sentenza, Sez. I, 13 maggio 2026, n. 215, a tenore della quale legittimità degli atti di una procedura di chiamata universitaria deve essere scrutinata avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, secondo il principio tempus regit actum. Ne consegue che la sopravvenuta scadenza, in pendenza di giudizio, dell’abilitazione scientifica nazionale del candidato ricorrente — posseduta al tempo dello svolgimento della procedura — non determina il difetto di interesse alla decisione, permanendo l’interesse del ricorrente, quantomeno ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ove tempestivamente dichiarato in giudizio. I profili di interesse della sentenza non si esauriscono con questo. Infatti il Giudice amministrativo, dopo aver dato atto che le valutazioni delle commissioni esaminatrici nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui risultino affette da vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, passa ad enucleare al caso di specie il proprio sindacato.
Si afferma, quindi, che qualora la commissione giudicatrice si sia autovincolata, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, a prendere in considerazione anche determinati sub-criteri (quali gli esiti delle valutazioni studentesche, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto, l’attività seminariale e di tutoraggio), essa non può, in sede di concreta valutazione, disattendere immotivatamente tale autovincolo omettendo di esprimere un giudizio su tali voci. Tale omissione, ove si risolva nella sterilizzazione di sub-criteri dichiarati posseduti da un solo candidato e non dall’altro, determina un’alterazione del confronto comparativo e l’illegittimità della valutazione complessiva per travisamento dei fatti.
Parimenti, con riferimento al teme dei criteri bibliometrici (oggetto anch’esso spesso di censure), si chiarisce che in materia di valutazione bibliometrica della produzione scientifica nei concorsi universitari, ove la commissione giudicatrice si sia autovincolata a considerare, ai fini della misurazione dell’impatto scientifico delle pubblicazioni, una pluralità di indicatori (numero totale delle citazioni, impact factor, indice di Hirsch), essa non può limitarsi, in sede di concreta valutazione, a utilizzare il solo impact factor, disattendendo il proprio autovincolo. È altresì erronea la quantificazione dell’impact factor con riferimento alla data di pubblicazione del lavoro anziché, come stabilito nei criteri predeterminati, alla data di avvio della valutazione, giacché il rilievo scientifico di una pubblicazione si consolida nel tempo in ragione della sua diffusione e delle citazioni ricevute, e non è apprezzabile al momento della sua uscita.

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