a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

licenziamento

Molestie sessuali sul luogo di lavoro e giusta causa di licenziamento

Ancora il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, 29 luglio 2026, n. 1921/2026 interviene su un licenziamento conseguente a molestie sessuali. Si afferma che ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 198/2006, le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono integrate da comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che abbiano lo scopo o l’effetto di violare la dignità del destinatario, instaurando un clima intimidatorio, degradante, umiliante o offensivo. La fattispecie si fonda sull’oggettività della condotta e sulla percezione soggettiva della vittima (“effetto”), non essendo necessaria la dimostrazione dell’intenzione soggettiva dell’autore di arrecare offesa (“scopo”). Pertanto integra ima giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che rivolga ad una collega apprezzamenti ed espressioni a sfondo sessuale, accompagnati da atti di esibizionismo, con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terzi, trattandosi di violazione particolarmente grave degli obblighi di correttezza tale da elidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, specie ove il CCNL di settore preveda espressamente il divieto di simili condotte quale giusta causa di recesso. Neppure la circostanza che la vittima abbia mantenuto, al momento dei fatti, una reazione composta e non abbia immediatamente segnalato l’accaduto all’azienda non incide sull’attendibilità della sua deposizione, atteso che la reazione a condotte moleste è variabile in funzione di fattori soggettivi, tanto più quando la stessa lavoratrice abbia riferito l’episodio ad un collega nella pressoché immediatezza dei fatti. Infine si afferma che l’omessa esibizione all’incolpato, in sede di procedimento disciplinare, di documentazione ulteriore rispetto a quella posta a fondamento della contestazione (nella specie, la querela della vittima) non determina la nullità del procedimento, qualora la contestazione risulti comunque specifica e completa e la difesa del lavoratore si sia incentrata sulla mera negazione dei fatti, così da escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa.

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