a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, illecito, licenziamento

Licenziamento disciplinare per abuso della posizione gerarchica e molestie

Il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, 29 luglio 2026, n. 1923/2026 affronta un caso di particolare rilievo e delicatezza. Si afferma, infatti, che integra giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente investito di funzioni direttive che, avvalendosi della posizione di supremazia gerarchica rivestita nei confronti di una collaboratrice sottoposta, reiteri approcci di natura personale non graditi e, a seguito dell’esplicito rifiuto della dipendente, adotti un atteggiamento ritorsivo consistito nel privarla del supporto professionale necessario allo svolgimento delle mansioni, così ponendola in una condizione di sistematico disagio operativo e psicologico tale da indurla alle dimissioni. Tale condotta, pur non integrando una molestia sessuale in senso tecnico, costituisce un uso distorto del potere organizzativo per finalità personali estranee all’interesse aziendale, idoneo a determinare una radicale compromissione del vincolo fiduciario. Viene anche aggiunto che, qualora il licenziamento sia fondato su una pluralità di addebiti disciplinari, è sufficiente che uno solo di essi, autonomamente considerato, risulti accertato e presenti gravità tale da giustificare il recesso, restando irrilevante l’eventuale infondatezza o il mancato esame degli altri sicché l’accertata sussistenza di una giusta causa di licenziamento rende superfluo l’esame della dedotta natura ritorsiva del recesso, atteso che il motivo illecito ex art. 1345 c.c. deve costituire l’unica ed effettiva ragione determinante del licenziamento, sicché la sussistenza di una causale legittima esclude in radice il presupposto della relativa indagine.

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