Una recente sentenza di Cass. Civ., Sez. L, Sent. n. 22614 del 02/07/2026 afferma che la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing ex art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001) sottrae alla reazione disciplinare datoriale esclusivamente le condotte che risultino funzionalmente correlate e direttamente collegate alla denuncia dell’illecito.
Tale garanzia non opera di per sé quali causa di immunità per autonome e gravi condotte omissive addebitate al dirigente (nella specie, l’omessa gestione e impugnazione di un avviso di accertamento fiscale di rilevante importo), quando sia accertato in fatto che il recesso non è stato motivato da intenti ritorsivi legati alle denunce effettuate.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, gara, illecito, licenziamento
Quando operano le garanzie del whistleblowing in caso di licenziamento?
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