a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

danno, rapporto di lavoro, risarcimento

Rapporto di lavoro nullo e diritto alla regolarizzazione contributiva

Una recente sentenza della Suprema Corte (cfr. ord. Cass., Sez. Lav., 178.04.2025 n. 10311), muovendo dall’inossidabile presupposto che “in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore … ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso“, riconosce che il lavoratore ha altresì diritto a proporre ma una domanda di accertamento del diritto “alla regolare posizione assicurativa e la parte convenuta tenuta agli adempimenti necessari a regolarizzare detta posizione“. Invero “Secondo Cass. 22/01/2015 n.1179 l’omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l’uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile; l’altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l’età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso“.

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