a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Applicabilita’ del silenzio assenso al parere della soprintendenza

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’istituto del silenzio assenso è applicabile anche al parere della Soprintendenza. Invero, l’istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 si applica al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica, estendendosi ad ogni procedimento che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale.
Il Giudice ribadisce come ormai risulti definitivamente superamento l’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico a seguito dalla introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17- bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.

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