a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, gara, graduatoria, scuola, selezione

La giurisdizione amministrativa e quella ordinaria sull’accesso ai pubblici impieghi: il caso delle procedure di avviamento al lavoro

Una recente sentenza del TAR Piemonte ricorda come “l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche può avvenire tramite “procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno” ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, oppure “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b)”. Orbene “secondo consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’avviamento al lavoro delle persone disabili attraverso la formazione della graduatoria di cui all’art. 7, comma 1-bis della legge n. 68 del 1999, spetta alla cognizione del giudice ordinario in quanto nelle stesse va escluso l’esercizio di poteri connotati da discrezionalità amministrativa con conseguente riconoscimento della natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria (sul punto, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2018, n. 9248 che richiama T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14 giugno 2017, n. 1334, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 marzo 2014, n. 1399 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 20 settembre 2011, n. 7472”. In conclusione “Le operazioni relative alla selezione effettuata dalla pubblica amministrazione per la previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico e, quindi, l’esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. un., 19 agosto 2003 n. 12096)”.

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