Una sentenza del 2 luglio 2024 del TAR della Toscana torna sull’annoso tema dei limiti di età per l’accesso ai pubblici impieghi. Nella specie si trattava di un concorso per “Specialista in attività dell’area della vigilanza” indetto da una provincia che richiedeva il possesso di “età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45 compiuti alla data dipubblicazione del bando”.
Orbene, in maniera del tutto condivisibile, il Giudice amministrativo esclude la fondatezza della doglianza inerente alla natura discriminatoria della prescrizione, sottolineando che “Proseguendo un’elaborazione della problematica ormai iniziata da alcuni anni (precisamente, da C.G.U.E., sez. II, 13 novembre 2014, in causaC-416/2013, Vital Perez e Grande sezione, 15 novembre 2016, in causa,C-258/15 Salaberria Sorondo), la Corte di Giustizia dell’Unione europeaha avuto recentemente modo, su rimessione di Cons. Stato, sez. IV, ord. 23aprile 2021, n. 3272, di riaffermare, con la sentenza 17 novembre 2022, incausa n. 304/2021 della VII Sezione, alcuni principi generali della materia,già sostanzialmente messi a punto dalle precedenti decisioni. In particolare, è stata ribadita l’ammissibilità, in linea di principio, di limitazioni all’accesso basate sull’età “laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristicacostituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato…(come nel caso del) possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere missioni della polizia quali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno,nonché garantire la sicurezza dei cittadini …(che) può essere consideratoun requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attivitàlavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l’esercizio della professione di agente di polizia (v., in tal senso, sentenzadel 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU:C:2016:873,punto 36)” (C.G.U.E., sez. VII, 17 novembre 2022, in causa n. 304/2021 punti 44 e 47 della motivazione).È poi compito del giudice “del rinvio, che è il solo competente ainterpretare la normativa nazionale applicabile, determinare quali siano le funzioni effettivamente esercitate … e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensidell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78…(tenendo conto) delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale …nello svolgimento delle … mansioni ordinarie” (C.G.U.E., sez. VII, 17 novembre 2022, incausa n. 304/2021, punti 51 e 52 della motivazione)”. Orbene, muovendo da tale premesse, il TAR della Toscana ha quindi concluso che “Deve pertanto ritenersi, pur in presenza di una valutazione in concreto dell’efficienza fisica dei vincitori del concorso (circostanza che nella sistematica di C.G.U.E., sez. VII, 17 novembre 2022, in causa n. 304/2021, potrebbe costituire un valido succedaneo della prefissione generale di unlimite d’età), che un limite d’età massima fissato a 45 anni d’età (vale adire, ben oltre i 28-30 anni vagliati dalla Corte di Giustizia e dallagiurisprudenza del Consiglio di Stato) costituisca un limite proporzionato,avuto riferimento alle funzioni di polizia locale da svolgere, che indubbiamente possono richiedere una certa efficienza fisica”.