<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</title>
	<atom:link href="https://www.lavoropubblico.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lavoropubblico.info/</link>
	<description>a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 10:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lavoropubblico.info/wp-content/uploads/2022/04/cropped-logo_small-55x55.png</url>
	<title>Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</title>
	<link>https://www.lavoropubblico.info/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le controversie sugli “incarichi di funzione organizzativa” nel SSN appartengono al G.O.</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/le-controversie-sugli-incarichi-di-funzione-organizzativa-nel-ssn-appartengono-al-g-o/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/le-controversie-sugli-incarichi-di-funzione-organizzativa-nel-ssn-appartengono-al-g-o/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 10:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[selezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 11 luglio 2026, n. 363 afferma in modo pienamente condivisibile che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia relativa a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/le-controversie-sugli-incarichi-di-funzione-organizzativa-nel-ssn-appartengono-al-g-o/">Le controversie sugli “incarichi di funzione organizzativa” nel SSN appartengono al G.O.</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 11 luglio 2026, n. 363</strong> afferma in modo pienamente condivisibile che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia relativa a una procedura selettiva interna, riservata al personale già dipendente di un&#8217;Azienda Sanitaria Locale, per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento, allorché il superamento della selezione non comporti alcuna novazione del rapporto di lavoro né il passaggio a una diversa area economico-funzionale, ma dia luogo esclusivamente a un&#8217;indennità di funzione per la durata, a tempo determinato, dell&#8217;incarico. Trattandosi di atto attinente alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, adottato nell&#8217;esercizio dei poteri e delle capacità del datore di lavoro privato ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell&#8217;art. 11 cod. proc. amm.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/le-controversie-sugli-incarichi-di-funzione-organizzativa-nel-ssn-appartengono-al-g-o/">Le controversie sugli “incarichi di funzione organizzativa” nel SSN appartengono al G.O.</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/le-controversie-sugli-incarichi-di-funzione-organizzativa-nel-ssn-appartengono-al-g-o/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sospensione cautelare dal servizio e diritto agli arretrati (cd. restitutio in integrum)</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/sospensione-cautelare-dal-servizio-e-diritto-agli-arretrati-cd-restitutio-in-integrum/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/sospensione-cautelare-dal-servizio-e-diritto-agli-arretrati-cd-restitutio-in-integrum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24920 richiama gli enti pubblici a prestare particolare attenzione all’istituto della sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti, unitamente al procedimento disciplinare che li riguarda, in pendenza di procedimento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/sospensione-cautelare-dal-servizio-e-diritto-agli-arretrati-cd-restitutio-in-integrum/">Sospensione cautelare dal servizio e diritto agli arretrati (cd. restitutio in integrum)</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24920</strong> richiama gli enti pubblici a prestare particolare attenzione all’istituto della sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti, unitamente al procedimento disciplinare che li riguarda, in pendenza di procedimento penale. Si ribadisce, in piena continuità con un indirizzo consolidato, che nel pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione cautelare disposta a seguito di un procedimento penale perde la sua giustificazione originaria se il successivo procedimento disciplinare si conclude con l&#8217;irrogazione di una sanzione di entità inferiore al periodo di sospensione sofferto. In tale ipotesi, sorge il diritto del dipendente alla restitutio in integrum della retribuzione per il periodo eccedente. Si aggiunge ancora che, ai fini del suo computo, le misure restrittive della libertà personale che non impediscono in concreto lo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa (come l&#8217;obbligo di dimora, l&#8217;obbligo di firma o gli arresti domiciliari con espressa autorizzazione del giudice al lavoro esterno) non legittimano la privazione automatica della retribuzione e non ostacolano il diritto al conguaglio economico.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/sospensione-cautelare-dal-servizio-e-diritto-agli-arretrati-cd-restitutio-in-integrum/">Sospensione cautelare dal servizio e diritto agli arretrati (cd. restitutio in integrum)</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/sospensione-cautelare-dal-servizio-e-diritto-agli-arretrati-cd-restitutio-in-integrum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratto di agenzia e procacciamento di affari</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/contratto-di-agenzia-e-procacciamento-di-affari/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/contratto-di-agenzia-e-procacciamento-di-affari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro privato]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2026, n. 13148 il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento di affari per la stabilità e la continuità dell&#8217;incarico di promozione della conclusione di contratti in una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/contratto-di-agenzia-e-procacciamento-di-affari/">Contratto di agenzia e procacciamento di affari</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per <strong>Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2026, n. 13148</strong> il contratto di agenzia si distingue dal procacciamento di affari per la stabilità e la continuità dell&#8217;incarico di promozione della conclusione di contratti in una determinata sfera territoriale, senza che sia necessario che l&#8217;agente abbia il potere di concluderli direttamente o di definirne il contenuto.<br />
L&#8217;erogazione costante e pluriennale di somme fisse mensili in favore dell&#8217;agente, in assenza di periodici conguagli con le provvigioni maturate, ben può essere interpretata dal giudice di merito come volontà di pattuire un &#8220;minimo garantito&#8221; definitivo e irripetibile.<br />
Ai fini del riconoscimento dell&#8217;indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., occorre non solo l&#8217;apporto di nuovi clienti o il sensibile incremento degli affari, ma anche la verifica che il preponente continui a ricavare sostanziali vantaggi da tali clienti o incrementi dopo la cessazione del rapporto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/contratto-di-agenzia-e-procacciamento-di-affari/">Contratto di agenzia e procacciamento di affari</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/contratto-di-agenzia-e-procacciamento-di-affari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retribuzione di posizione, clausola di garanzia e incarico nella dirigenza sanitaria: senza incarico non c&#8217;è retribuzione di posizione, ma il ritardo ingiustificato nel conferirlo va risarcito</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/retribuzione-di-posizione-clausola-di-garanzia-e-incarico-nella-dirigenza-sanitaria-senza-incarico-non-ce-retribuzione-di-posizione-ma-il-ritardo-ingiustificato-nel-conferirlo-va-risarcito/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/retribuzione-di-posizione-clausola-di-garanzia-e-incarico-nella-dirigenza-sanitaria-senza-incarico-non-ce-retribuzione-di-posizione-ma-il-ritardo-ingiustificato-nel-conferirlo-va-risarcito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[contrattazione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenza]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arezzo, sez. lav., sent. n. 515/2026, pubbl. 22 settembre 2026 (RG n. 599/2026), G.L. dott. Giorgio Rispoli La sentenza è stata ottenuta dallo Studio Legale dell&#8217;Avv. Mauro Montini, difensore della ricorrente. 1. I fatti Un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/retribuzione-di-posizione-clausola-di-garanzia-e-incarico-nella-dirigenza-sanitaria-senza-incarico-non-ce-retribuzione-di-posizione-ma-il-ritardo-ingiustificato-nel-conferirlo-va-risarcito/">Retribuzione di posizione, clausola di garanzia e incarico nella dirigenza sanitaria: senza incarico non c&#8217;è retribuzione di posizione, ma il ritardo ingiustificato nel conferirlo va risarcito</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Arezzo, sez. lav., sent. n. 515/2026, pubbl. 22 settembre 2026 (RG n. 599/2026), G.L. dott. Giorgio Rispoli</em><br />
La sentenza è stata ottenuta dallo Studio Legale dell&#8217;Avv. Mauro Montini, difensore della ricorrente.</p>
<p><strong>1. I fatti</strong><br />
Un dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo ed oltre quindici anni di anzianità di servizio, era transitato per mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001) all&#8217;USL Toscana Sud Est nel dicembre 2025. L&#8217;incarico professionale nondimeno le era stato conferito solo nel marzo dell’anno successivo e, a quel punto, erogata la retribuzione di posizione. Per i tre mesi intermedi (dicembre 2025 &#8211; febbraio 2026) non le era stata corrisposta alcuna retribuzione di posizione.<br />
La ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, di accertare il diritto all’applicazione della cosiddetta clausola di garanzia della retribuzione di posizione prevista dalla contrattazione collettiva (cfr. da ultimo l’<strong>art. 17 del CCNL del 27 febbraio 2026</strong> e, in precedenza, <strong>art. 71 del CCNL del 23 gennaio 2024</strong>) e la condanna al pagamento delle differenze stipendiali non corrisposte per il primo periodo. In ipotesi alternativa, ha richiesto il medesimo importo a titolo risarcitorio.</p>
<p><strong>2. La decisione</strong><br />
Il Tribunale distingue nettamente due piani.<br />
Per un verso ha respinto la pretesa retributiva. Infatti, il Giudice del Lavoro di Arezzo ha, innanzitutto, ritenuto che la clausola di garanzia non possa trovare applicazione prima che sia stato conferito l’incarico dirigenziale. È un meccanismo di salvaguardia che opera “<em>all&#8217;interno del sistema degli incarichi</em>”, come indica la locuzione “<em>in relazione all&#8217;incarico conferito</em>” impiegata dalla contrattazione collettiva sin dalla formulazione del CCNL del 19 dicembre 2019 (cfr. art. 92). In buona sostanza la clausola impedisce che, una volta conferito l&#8217;incarico, la sua valorizzazione scenda sotto la soglia contrattuale, ma non opera in assenza dell’incarico che ne costituisce una sorta di condizione imprescindibile.<br />
Per altro verso, <strong>il Tribunale di Arezzo, con una statuizione che va ben oltre il caso di specie, ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria</strong> sul rilievo che l&#8217;art. 22, comma 2, CCNL Area Sanità 23 gennaio 2024 prevede che a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, “deve essere conferito un incarico dirigenziale”. Il Tribunale ne ha ricavato un vero obbligo contrattuale, da leggere alla luce di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e del buon andamento (art. 97 Cost.): il potere organizzativo dell&#8217;Azienda non può diventare una facoltà di differire sine die l&#8217;adempimento tutte le volte che non venga dimostrato che il ritardo sia stato incolpevole. Il Giudice ha, quindi, ricondotto il danno alla perdita di chance e lo ha parametrato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), alla somma che le sarebbe comunque spettata per effetto dell’applicazione della clausola di garanzia.</p>
<p><strong>3. Considerazioni</strong><br />
<strong>Il principio</strong>. La pronuncia si muove nel solco della giurisprudenza che lega la retribuzione di posizione all&#8217;incarico, e ne trae la conseguenza logica: se la posizione presuppone l&#8217;incarico, l&#8217;inerzia nel conferirlo è il luogo naturale della tutela. Il lavoratore non può pretendere la retribuzione (almeno secondo la prospettazione qui invalsa), ma può pretendere quanto meno il risarcimento dell&#8217;inadempimento.<br />
<strong>Il valore pratico</strong>. Per i dirigenti sanitari la sentenza ha un interesse che va oltre il caso di specie e che neppure si limita al caso della mobilità fra enti con la conseguente modifica dell’incarico, trovando applicazione in tutti i casi in cui (come nel passaggio dal regime di extramoenia a quello esclusivo ovvero in caso di cessazione di un incarico o persino di revoca oggettiva) si verifichi una latenza “patologica” nel conferimento dell’incarico cui è correlato uno specifico trattamento accessorio quale la retribuzione di posizione.<br />
In concreto l<strong>a sentenza offre una chiara indicazione operativa a tutela del dirigente sanitario</strong>: la strada corretta potrebbe non essere l&#8217;accertamento del “diritto alla garanzia” sul piano retributivo (almeno a stare al Giudice del Lavoro di Arezzo), ma la contestazione dell&#8217;inadempimento alla previsione dell&#8217;art. 22, comma 2, del CCNL con quantificazione del danno sul valore minimo contrattuale “garantito”. Ogni dirigente, anche i neoassunti, ha, per effetto della contrattazione collettiva, diritto all’incarico e, in caso di ingiustificato ritardo, al risarcimento dei danni patrimoniali che ne sono conseguenti anche nella forma della perdita di chance.<br />
E’, quindi, in questo contesto che si colloca il valore della retribuzione di posizione assicurato dalla clausola di garanzia di cui, da ultimo, all’art. 17 del CCNL del 27 febbraio 2026: a partire dai cinque anni di anzianità, gli importi minimi di tale voce stipendiale sono fissati dal contratto collettivo e graduati secondo l’anzianità maturata.<br />
Tale valore minimo funge, in buona sostanza, da parametro equitativo e attenua la difficoltà probatoria della perdita di chance: non si rivendica uno specifico incarico dirigenziale e la retribuzione a quello correlato ma il diritto a percepire almeno l’importo garantito per tutti i dirigenti con cinque anni di anzianità di servizio. L&#8217;onere della prova sui fatti impeditivi pesa sulle aziende, che dovranno documentare gli ostacoli concreti al tempestivo conferimento di un incarico tutte le volte che, per il tempo trascorso, il ritardo non sia più fisiologico.</p>
<p style="text-align: right;"><em>A cura di Avv. Mauro Montini</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/retribuzione-di-posizione-clausola-di-garanzia-e-incarico-nella-dirigenza-sanitaria-senza-incarico-non-ce-retribuzione-di-posizione-ma-il-ritardo-ingiustificato-nel-conferirlo-va-risarcito/">Retribuzione di posizione, clausola di garanzia e incarico nella dirigenza sanitaria: senza incarico non c&#8217;è retribuzione di posizione, ma il ritardo ingiustificato nel conferirlo va risarcito</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/retribuzione-di-posizione-clausola-di-garanzia-e-incarico-nella-dirigenza-sanitaria-senza-incarico-non-ce-retribuzione-di-posizione-ma-il-ritardo-ingiustificato-nel-conferirlo-va-risarcito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In un concorso un candidato può dichiarare il possesso di un titolo di riserva anche dopo la presentazione della domanda?</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 21 luglio 2026, n. 370 sostiene proprio di si. Si afferma infatti che, nella materia dei concorsi pubblici, il titolo di riserva di posto per gli operatori volontari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/">In un concorso un candidato può dichiarare il possesso di un titolo di riserva anche dopo la presentazione della domanda?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 21 luglio 2026, n. 370</strong> sostiene proprio di si. Si afferma infatti che, nella materia dei concorsi pubblici, il titolo di riserva di posto per gli operatori volontari del servizio civile universale, pur non dichiarato — o erroneamente dichiarato come non posseduto — nella domanda di partecipazione, può essere fatto valere dal candidato fino al momento dell&#8217;approvazione della graduatoria finale, a condizione che il titolo fosse effettivamente posseduto sin dalla presentazione della domanda e che sia stato comunicato all&#8217;amministrazione prima della formazione della graduatoria definitiva. In conclusione, a detta di quel TAR, i titoli di riserva, infatti, al pari di quelli di preferenza, non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice nel corso delle prove selettive, ma vengono in rilievo solo in sede di redazione della graduatoria di merito; la loro tardiva ma tempestiva allegazione non è quindi suscettibile di ledere la par condicio tra i concorrenti, con conseguente inconferenza, in tale ipotesi, del richiamo al principio di autoresponsabilità del candidato, il quale opera invece con esclusivo riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/">In un concorso un candidato può dichiarare il possesso di un titolo di riserva anche dopo la presentazione della domanda?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/in-un-concorso-un-candidato-puo-dichiarare-il-possesso-di-un-titolo-di-riserva-anche-dopo-la-presentazione-della-domanda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli strascichi della stagione del covid 19: obbligo vaccinale e diritto di repechage</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/gli-strascichi-della-stagione-del-covid-19-obbligo-vaccinale-e-diritto-di-repechage/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/gli-strascichi-della-stagione-del-covid-19-obbligo-vaccinale-e-diritto-di-repechage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente pronunzia dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24917) torna sulla stagione della pandemia e sui riflessi che ebbe sul rapporto di lavoro- Si afferma, infatti, che ai fini della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/gli-strascichi-della-stagione-del-covid-19-obbligo-vaccinale-e-diritto-di-repechage/">Gli strascichi della stagione del covid 19: obbligo vaccinale e diritto di repechage</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente pronunzia dalla Suprema Corte (<strong>Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24917</strong>) torna sulla stagione della pandemia e sui riflessi che ebbe sul rapporto di lavoro- Si afferma, infatti, che ai fini della sospensione dal servizio per inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 (ex art. 4, d.l. n. 44/2021 nel testo originario), la nozione di &#8220;rischio di diffusione del contagio&#8221; ricomprendeva anche il rischio generico derivante dai normali contatti interpersonali all&#8217;interno delle strutture sanitarie, senza necessità di accertare uno specifico rischio individuale legato alle mansioni. L&#8217;onere datoriale di preventiva verifica dell&#8217;impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative (repêchage) si considera assolto attraverso le risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale da cui emerga l&#8217;assenza di ambienti di lavoro esenti dal rischio di contaminazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/gli-strascichi-della-stagione-del-covid-19-obbligo-vaccinale-e-diritto-di-repechage/">Gli strascichi della stagione del covid 19: obbligo vaccinale e diritto di repechage</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/gli-strascichi-della-stagione-del-covid-19-obbligo-vaccinale-e-diritto-di-repechage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onere della prova sulla natura simulata di voci retributive, localizzatore satellitare su dispositivo aziendale autorizzato, art. 4 statuto dei lavoratori e licenziamento ritorsivo</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/onere-della-prova-sulla-natura-simulata-di-voci-retributive-localizzatore-satellitare-su-dispositivo-aziendale-autorizzato-art-4-statuto-dei-lavoratori-e-licenziamento-ritorsivo/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/onere-della-prova-sulla-natura-simulata-di-voci-retributive-localizzatore-satellitare-su-dispositivo-aziendale-autorizzato-art-4-statuto-dei-lavoratori-e-licenziamento-ritorsivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro privato]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6816</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 31 agosto 2026, n. 487/2026 affronta questioni di non poco rilievo nell’ambito di un contenzioso piuttosto complesso. Si statuisce, innanzitutto, che grava sul lavoratore che agisca per il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/onere-della-prova-sulla-natura-simulata-di-voci-retributive-localizzatore-satellitare-su-dispositivo-aziendale-autorizzato-art-4-statuto-dei-lavoratori-e-licenziamento-ritorsivo/">Onere della prova sulla natura simulata di voci retributive, localizzatore satellitare su dispositivo aziendale autorizzato, art. 4 statuto dei lavoratori e licenziamento ritorsivo</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 31 agosto 2026, n. 487/2026</strong> affronta questioni di non poco rilievo nell’ambito di un contenzioso piuttosto complesso. Si statuisce, innanzitutto, che grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento di differenze retributive l&#8217;onere di provare che voci della busta paga formalmente qualificate come &#8220;trasferta&#8221; o &#8220;rimborso spese&#8221; occultino in realtà compensi di diversa natura (nella specie, provvigioni da contratto di procacciamento d&#8217;affari con altra società del gruppo); tale onere non è assolto qualora agli atti risultino documenti di rendicontazione delle trasferte sottoscritti dallo stesso lavoratore e mai da questi disconosciuti, unitamente ad altri elementi documentali di segno contrario (fatture emesse per le provvigioni, contratto di procacciamento con soggetto giuridico distinto dal datore di lavoro). Si precisa poi, intervenendo su un tema di particolare attualità, che il controllo effettuato dal datore di lavoro mediante il dispositivo di localizzazione satellitare installato su smartphone aziendale, regolarmente autorizzato dall&#8217;Ispettorato del lavoro, non integra violazione del divieto di controllo a distanza ex art. 4 Stat. Lav., specie ove l&#8217;accertamento della condotta illecita del lavoratore (nella specie, lo svolgimento di un&#8217;attività di scorta armata in concorrenza con quella del datore di lavoro) sia stato in concreto condotto anche mediante appostamenti diretti e riscontri testimoniali autonomi rispetto al dato di localizzazione. Infine si ricorda che, ai fini della declaratoria di nullità del licenziamento per motivo ritorsivo, la mera cronologia sospetta tra la richiesta di chiarimenti del lavoratore su compensi maturati e il successivo procedimento disciplinare non è sufficiente, dovendo il motivo illecito costituire l&#8217;unica ed effettiva ragione del recesso; l&#8217;accertata sussistenza, in esito all&#8217;istruttoria, dell&#8217;addebito disciplinare relativo allo svolgimento di un&#8217;attività lavorativa parallela e concorrenziale, svolta anche coinvolgendo altri dipendenti a loro insaputa, esclude la natura ritorsiva del licenziamento e ne conferma la proporzionalità, trattandosi di condotta continuativa e non episodica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/onere-della-prova-sulla-natura-simulata-di-voci-retributive-localizzatore-satellitare-su-dispositivo-aziendale-autorizzato-art-4-statuto-dei-lavoratori-e-licenziamento-ritorsivo/">Onere della prova sulla natura simulata di voci retributive, localizzatore satellitare su dispositivo aziendale autorizzato, art. 4 statuto dei lavoratori e licenziamento ritorsivo</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/onere-della-prova-sulla-natura-simulata-di-voci-retributive-localizzatore-satellitare-su-dispositivo-aziendale-autorizzato-art-4-statuto-dei-lavoratori-e-licenziamento-ritorsivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’indebito pensionistico é sempre irripetibile?</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/lindebito-pensionistico-e-sempre-irripetibile/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/lindebito-pensionistico-e-sempre-irripetibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 10:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro pubblico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cass., Sez. Lav.,09/09/2026 n. 25154 affronta il tema della (almeno tendenziale) irripetibilità dell’indebito pensionistico. Orbene anche tale regola ha le sue eccezioni. Infatti il regime speciale di irripetibilità dell&#8217;indebito pensionistico (art. 52 L. 88/1989 e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/lindebito-pensionistico-e-sempre-irripetibile/">L’indebito pensionistico é sempre irripetibile?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cass., Sez. Lav.,09/09/2026 n. 25154</strong> affronta il tema della (almeno tendenziale) irripetibilità dell’indebito pensionistico. Orbene anche tale regola ha le sue eccezioni. Infatti il regime speciale di irripetibilità dell&#8217;indebito pensionistico (art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991) non opera, ripristinando la regola generale della ripetibilità civilistica ex art. 2033 c.c., tutte le volte che l&#8217;erogazione della prestazione non dovuta non derivi da un errore imputabile all&#8217;INPS, ma consegua all&#8217;omessa comunicazione da parte dell&#8217;assicurato di fatti incidenti sul diritto alla pensione, come la ripresa dell&#8217;attività lavorativa con conseguente percezione di stipendi. In buona sostanza il dovere di diligenza dell&#8217;INPS si limita al controllo di effettività dei dati dichiarati al momento della domanda, mentre grava sul pensionato un obbligo di collaborazione attiva che gli impone di segnalare ogni variazione della propria condizione lavorativa, senza che l&#8217;Istituto debba farsi carico di un onere di verifica continua sulla persistenza dei requisiti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/lindebito-pensionistico-e-sempre-irripetibile/">L’indebito pensionistico é sempre irripetibile?</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/lindebito-pensionistico-e-sempre-irripetibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esame d’avvocato, insindacabilità dei giudizi e disparità di trattamento</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il TAR Toscana, Sez. II, 5 settembre 2026, n. 1750 dà piena continuità all’orientamento consolidato del Giudice amministrativo secondo il quale il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione delle prove scritte dell&#8217;esame di abilitazione alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/">Esame d’avvocato, insindacabilità dei giudizi e disparità di trattamento</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>TAR Toscana, Sez. II, 5 settembre 2026, n. 1750</strong> dà piena continuità all’orientamento consolidato del Giudice amministrativo secondo il quale il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione delle prove scritte dell&#8217;esame di abilitazione alla professione forense, espressione di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, non può tradursi nella sovrapposizione di un proprio giudizio di merito a quello della commissione, in assenza dell&#8217;allegazione di specifici indici di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.<br />
La censura di disparità di trattamento rispetto ad altro elaborato, valutato con esito positivo dalla medesima sottocommissione, presuppone la dimostrazione dell&#8217;effettiva sovrapponibilità dei contenuti dei due scritti, insussistente laddove l&#8217;elaborato posto a confronto risulti più approfondito su specifici profili giuridici (nella specie, l&#8217;articolazione tra i commi 2 e 4 dell&#8217;art. 52 c.p. e il coordinamento con l&#8217;art. 55, comma 2, c.p.).<br />
In presenza della predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione centrale, il voto numerico costituisce espressione sintetica ma esaustiva del giudizio tecnico, assolvendo adeguatamente l&#8217;onere motivazionale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/">Esame d’avvocato, insindacabilità dei giudizi e disparità di trattamento</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/esame-davvocato-insindacabilita-dei-giudizi-e-disparita-di-trattamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso improprio del mezzo aziendale (furto d&#8217;uso) e licenziamento per giusta causa</title>
		<link>https://www.lavoropubblico.info/uso-improprio-del-mezzo-aziendale-furto-duso-e-licenziamento-per-giusta-causa/</link>
					<comments>https://www.lavoropubblico.info/uso-improprio-del-mezzo-aziendale-furto-duso-e-licenziamento-per-giusta-causa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ll4v0r00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro privato]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lavoropubblico.info/?p=6812</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 24 agosto 2026, n. 472/2026 sottolinea, in modo davvero convincente, che integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, allontanandosi dal posto di lavoro per l&#8217;intero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/uso-improprio-del-mezzo-aziendale-furto-duso-e-licenziamento-per-giusta-causa/">Uso improprio del mezzo aziendale (furto d&#8217;uso) e licenziamento per giusta causa</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 24 agosto 2026, n. 472/2026 sottolinea, in modo davvero convincente, che integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, allontanandosi dal posto di lavoro per l&#8217;intero turno senza autorizzazione né successiva comunicazione, utilizzi indebitamente un mezzo aziendale assegnato ad altro dipendente per finalità personali (integrando la fattispecie del furto d&#8217;uso) e attesti falsamente, mediante le timbrature di entrata e uscita, la propria presenza in servizio per un lasso temporale incompatibile con lo spostamento effettivamente compiuto; tali elementi, che si aggiungono al mero abbandono del posto di lavoro (di per sé punibile con sanzione conservativa), qualificano la condotta in termini di gravità tale da elidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, tenuto conto altresì del rischio di danni a cose e persone connesso all&#8217;utilizzo non autorizzato del veicolo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lavoropubblico.info/uso-improprio-del-mezzo-aziendale-furto-duso-e-licenziamento-per-giusta-causa/">Uso improprio del mezzo aziendale (furto d&#8217;uso) e licenziamento per giusta causa</a> proviene da <a href="https://www.lavoropubblico.info">Lavoro pubblico e funzioni amministrative: consigli pratici e operativi</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lavoropubblico.info/uso-improprio-del-mezzo-aziendale-furto-duso-e-licenziamento-per-giusta-causa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
